Linee guida per le esecuzioni immobiliari, vendite ed udienze - Tribunale di Roma
Pubblicato il 07/05/20 08:23 [Doc.7567]
di Redazione IL CASO.it


DETERMINA
in 30 procedure complessive (esecutive e/o di cognizione) il numero massimo di procedure che ciascun giudice potrà trattare per settimana, estese a 45 per le sole settimane in cui sia stata fissata - come da provvedimenti già adottati dallo scrivente - un'udienza straordinaria di prima comparizione per le procedure esecutive cd. seriali e limitatamente ai giudici onorari titolari dei procedimenti.

INDIVIDUA
i seguenti criteri di priorità nella trattazione delle procedure, in base ai quali ciascun giudice individuerà le procedure da trattare, per le quali è fissata udienza nel corso del periodo, ferma restando la possibilità di trattare anche procedure non aventi carattere di priorità qualora sia possibile procedervi nel rispetto del limite del numero massimo:
A) Cause di cognizione ordinaria:
- cause indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), del DL n. 18/2020, comprese quelle la cui ritardata trattazione possa cagionare un grave pregiudizio alle parti;
- cause civili di cognizione ultratriennali o comunque di più risalente iscrizione a ruolo;
- cause in cui l'udienza è fissata per l'ammissione dei mezzi di prova e per la precisazione delle conclusioni;
- cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione;
- cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o che siano state già istruite;
B) Procedure esecutive:
- procedure indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), del DL n. 18/2020, comprese quelle la cui ritardata trattazione possa cagionare un grave pregiudizio alle parti;
- procedure ultratriennali o comunque di più risalente iscrizione a ruolo;
- procedure in cui il credito ha natura alimentare o di mantenimento o di lavoro;
- procedure in cui debba provvedersi in merito ad istanze di sospensione e/o cautelari, per le quali si ravvisi l'opportunità della trattazione immediata in considerazione della natura del credito per cui si procede e/o dei beni o crediti pignorati e/o della tipologia delle parti;
- procedure in cui il credito sia di valore rilevante, da apprezzare con riferimento alla natura del credito e delle parti;
C) Si ritengono prioritarie anche:
- le procedure collegiali di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.;
- le altre procedure, di cognizione ed esecutive, in cui il giudice ritenga sussistente il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione, quando il pregiudizio sia allegato e dimostrato dalla parte.
DISPONE
che le udienze con la partecipazione fisica:
- si tengano esclusivamente nelle aule nn. 28 e 149, di maggiori dimensioni e perciò adatte ad assicurare il distanziamento tra le persone e ad evitare il transito di queste nei corridoi dove si trovano le stanze del personale di cancelleria e dei magistrati, con preferenza per l'aula n. 28, più adeguata;
- siano fissate, per ciascuna procedura da trattare, soltanto alle ore 9.30, 10.15, 11.00, 11.45 e 12.30, previa interlocuzione del giudice con l'ufficio del Direttore amministrativo della sezione per la verifica della disponibilità dell'aula e della fascia oraria e la conseguente "prenotazione", in modo da limitare quanto più possibile il contatto tra i soggetti interessati;
che l'ufficio del Direttore amministrativo predisponga un registro per la "prenotazione" delle aule di udienza.
INVITA
i Giudici della Sezione:
- a non dare luogo ai ricevimenti con avvocati e ausiliari fino al termine del periodo, provvedendo soltanto su istanze depositate telematicamente nel fascicolo processuale;
- a dare attuazione a quanto disposto nelle citate Linee-guida (par. I, lett. C), disponendo il rinvio delle procedure che non potranno essere trattate utilizzando preferenzialmente le udienze che non siano già gravate da numerosi procedimenti e le udienze libere specificate nei provvedimenti organizzativi adottati dallo scrivente, già destinate alle prime comparizioni dei procedimenti per pignoramento presso terzi;
- nelle procedure da rinviare in cui l'efficacia temporale del provvedimento sospensivo o inibitorio già adottato con decreto inaudita altera parte sia limitata ad una data precedente l'udienza di rinvio (ad esempio: "differisce l'esecuzione fino al…"), a prorogare il differimento ad una data successiva all'udienza di rinvio ovvero fino alla decisione adottata con ordinanza;
- a tenere le udienze dei procedimenti come sopra individuati - occorrendo, previa dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, lett. a), ultimo periodo, del DL n.
18/2020 - di preferenza con le modalità previste dall'art. 7, lett. h), dell'art. 83 del DL n. 18/2020 ("trattazione scritta");
- a tenere le udienze con partecipazione fisica in aula soltanto nei casi in cui non sia possibile individuare un'altra modalità né rinviare la procedura a data successiva al 31.7.2020;
- nel caso di udienza con trattazione scritta ex lett. h):
•a osservare le indicazioni operative del protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 9.4.2020 (allegato 2 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20.4.2020), in particolare, assegnando almeno sette giorni per il deposito delle note (e di ulteriori sette in caso di note sfalsate), fatte salve le situazioni di improrogabile urgenza;
•a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare l'accettazione del decreto del giudice e delle note di parte, secondo la turnazione settimanale predisposta dal Direttore amministrativo della sezione, curando in particolare la tempestiva comunicazione dell'elenco dei procedimenti in cui è stato emesso il decreto di trattazione dell'udienza;
•a verificare la tempestività della comunicazione del decreto alle parti e l'eventuale mancato deposito delle note;
•a utilizzare il modello di decreto condiviso;
- nel caso di udienza con trattazione "da remoto" ex lett. f):
•a osservare le indicazioni operative del menzionato protocollo stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 9.4.2020, emettendo il decreto preferibilmente almeno dieci giorni prima dell'udienza, fatte salve le situazioni di improrogabile urgenza;
•a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare l'accettazione del decreto del giudice, secondo la turnazione settimanale predisposta dal Direttore amministrativo della sezione, curando in particolare la tempestiva comunicazione dell'elenco dei procedimenti in cui è stato emesso il decreto di trattazione dell'udienza;
•a verificare la tempestiva comunicazione alle parti, prima, e il deposito del verbale telematico, poi, nonché il deposito del verbale telematico e del provvedimento riservato eventualmente assunto;
•a utilizzare il modello di decreto condiviso;
- nel caso di udienza tenuta in tribunale, con la partecipazione fisica del giudice, dei difensori e di altri soggetti:
•a seguire le prescrizioni contenute al par. I), lett. E), e al par. II) delle "Lineeguida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo 16 aprile - 30 giugno 2020" (allegato 1 al provvedimento del Presidente del Tribunale del 20.4.2020);
•ad accertare presso la Cancelleria (ufficio del Direttore amministrativo) la disponibilità di una delle due aule udienza quotidianamente utilizzabili nel periodo e l'orario in cui trattare il procedimento e curare la relativa "prenotazione";
•a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare l'accettazione del decreto del giudice e a verificare la sua comunicazione alle parti, secondo la turnazione settimanale predisposta dal Direttore amministrativo della sezione, curando in particolare la tempestiva comunicazione dell'elenco dei procedimenti in cui è stato emesso il decreto di trattazione dell'udienza;
•a comunicare alla cancelleria, con almeno due giorni di anticipo, i procedimenti che saranno trattati in aula, specificando il numero di ruolo;
•a non avvalersi della collaborazione di altri soggetti per la redazione del verbale di udienza (telematico o cartaceo);
- a non richiedere il deposito del titolo esecutivo, del precetto, del verbale o dell'atto di pignoramento in originale cartaceo e a verificare l'intervenuto deposito telematico delle copie conformi di detti atti e della relativa attestazione di conformità;
- a tenere conto che dal 12 maggio 2020 (compreso) non opera la sospensione dei "termini procedurali", decorrente dal 9 marzo 2020, prevista dall'art. 83, comma 2, del DL n. 18/2020, e dall'art. 36, comma 1, del DL n. 23/2020, e a prestare attenzione all'incidenza della sospensione sul compimento di attività che avrebbero dovuto essere svolte in quell'intervallo temporale o successivamente alla scadenza del termine di sospensione e, ove necessario, a indicare il nuovo termine.
RAPPRESENTA
ai Giudici, agli Avvocati e agli Ausiliari:
che la conclusione del periodo di sospensione dei termini processuali non determina il venir meno delle esigenze di tutela della salute pubblica e il mantenimento del distanziamento sociale e ciò con riferimento sia ad ogni attività che si svolga all'interno dell'ufficio giudiziario, sia alle attività di carattere processuale che si svolgono al suo esterno;
che di conseguenza le attività che comportino movimento sul territorio e contatti con altre persone, svolte principalmente dai consulenti tecnici d'ufficio e di parte e dagli altri ausiliari del giudice, possono essere svolte a condizione che siano rispettate le prescrizioni imposte dalle norme di carattere primario e secondario per tempo vigenti che regolamentano i comportamenti delle persone nel corso dell'emergenza epidemiologica in corso;
che, qualora non sia possibile svolgere quelle attività nel rispetto delle suddette prescrizioni e ciò comporti l'impossibilità di rispettare il termine eventualmente assegnato, l'ausiliario potrà chiedere al giudice la proroga del termine;
che - con specifico riferimento alle attività del direttore dei lavori e delle imprese, incaricati ex art. 612 c.p.c. - queste potranno proseguire nel rispetto delle prescrizioni normative per tempo vigenti, ove sia consentito; in caso contrario, dovranno essere sospese, previa messa in sicurezza laddove sia necessario al fine di scongiurare pericoli per persone e cose, con comunicazione al giudice.
INVITA Avvocati, Consulenti tecnici e Ausiliari:
- a osservare la previsione del comma 11 dell'art. 83 del DL n. 18/2020, riguardante il deposito in forma esclusivamente telematica degli atti processuali, compresi quelli di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del DL n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 (atti introduttivi del giudizio) e l'assolvimento con sistema telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria di cui agli artt. 14 e 30 D.P.R. n. 115/2002, evitando in modo assoluto l'accesso alle cancellerie; il cancelliere provvederà all'iscrizione a ruolo soltanto in caso di istanza proveniente dall'ufficiale giudiziario (art. 159-ter disp. att. c.p.c.).
INVITA
Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, Ausiliari e ogni altro utente a rispettare, con rigore, le note misure sanitarie e, in generale, di prevenzione indicate la cui osservanza è prescritta ni provvedimenti di natura legislativa, in Decreti del Presidente del Consiglio del Ministro e Ministro della Salute.

DISPONE
che l'Istituto Vendite Giudiziarie e gli altri commissionari alla vendita, con decorrenza dal 12 maggio 2020, riprendano le attività inerenti alla vendita dei beni pignorati, dandone comunicazione a mezzo posta elettronica alle parti, agli eventuali offerenti, aggiudicatari e titolari di diritti di prelazione; nella comunicazione forniranno le indicazioni occorrenti per lo svolgimento di eventuali attività già assoggettate alla sospensione;
che l'Istituto Vendite Giudiziarie dal 12 maggio 2020 riprenda le operazioni di stima ed asporto dei beni pignorati, purché lo svolgimento di tali attività sia consentito dalle prescrizioni normative tempo per tempo vigenti e comunque nel rispetto delle modalità ivi previste; qualora non sia possibile procedere, l'IVG depositerà la relativa informativa al giudice dell'esecuzione nel fascicolo processuale e procederà non appena sarà possibile, previa verifica dello stato di ciascuna procedura (ad esempio, per accertare che l'esecuzione non sia stata sospesa o estinta o che non sia stata proposta istanza di conversione).
Si comunichi al Presidente del Tribunale, ai Magistrati della sezione, alla Cancelleria e all'Istituto Vendite Giudiziarie.
Roma, 4.5.2020
Il Presidente di Sezione Federico Salvati






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