Covid-19 - Nuova ordinanza della Regione Lombardia
Pubblicato il 08/05/20 08:33 [Doc.7570]
di Redazione IL CASO.it
Aggiornamento del 7 maggio 2020
Scarica l'Ordinanza n.541 del 7 maggio 2020: https://bit.ly/3ca5Ys1
Il Presidente Attilio Fontana ha integrato le precedenti disposizioni con l'Ordinanza regionale n.541 del 7 maggio 2020. L'Ordinanza consente la riapertura di impianti, centri e siti sportivi dove praticare sport individuali all'aperto e prevede alcune disposizioni per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle strutture.
L'Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020, firmata dal Presidente Attilio Fontana in sostituzione della precedente Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020, stabilisce specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.
Nell'Ordinanza sono confermate: l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine, o indumenti utili a coprire naso e bocca e alcune disposizioni per i mercati all'aperto, per il commercio al dettaglio e per altre attività economiche. Il testo integrale dell'ordinanza è disponibile in fondo alla pagina.
Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 30 aprile anche l'ordinanza regionale n. 538 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale - con validità dal 4 maggio al 31 agosto per:
regolare il distanziamento e introdurre l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;
minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;
ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza "pre-emergenza" sull'intero territorio regionale
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 maggio ha integrato gli allegati 1, 2 e 3 del DPCM del 26 aprile 2020 ovvero l'elenco delle attività commerciali al dettaglio, i servizi alla persona e le attività produttive che possono riprendere le attività.
Disposizioni valide in Lombardia dal 4 al 17 maggio:
Mascherine
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina è obbligatoria per i bambini a partire dai sei anni d'età, non è obbligatoria per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa. Rimane obbligatorio l'utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell'attività fisica e l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale.
Spostamenti
È consentito nell'ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o per raggiungere camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene. Rimane la possibilità di effettuare lavori avvalendosi di operatori professionali.
Commercio al dettaglio
L'accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell'accesso all'esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l'accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
A partire dal 6 maggio è inoltre consentitò il commercio al dettaglio di natanti e accessori, di biciclette e relativi accessori.
Mercati e fiere
I comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l'osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell'ordinanza. Le stesse disposizioni si applicano anche alle fiere.
I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.
Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero ed è consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento senza contatto diretto tra le persone.
I concessionari di slot machines devono bloccarle. Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali.
È consentita l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità "consegna animale - toelettatura - ritiro animale", nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
E' inoltre consentito dal 6 maggio il noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti (codice ATECO 77.12), altre macchine, attrezzature e beni materiali (codice ATECO 77.3)
Possono inoltre ripartire le attività di conservazione e restauro di opere d'arte (codice ATECO 90.03.02).
Addestramento di cani e cavalli
È consentita l'attività di allevamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Si specifica che, in base alla corretta interpretazione delle disposizioni in vigore, l'attività di allenamento e addestramento di cani e cavalli è consentita anche per soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.
L'attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.
Pesca sportiva ed amatoriale
È consentita la pratica della pesca sportiva ed amatoriale esercitata individualmente nel rispetto della misura del distanziamento interpersonale, con possibilità di spostamento in ambito regionale.
Navigazione di imbarcazioni private
È consentita la navigazione di imbarcazioni private, fatte salve le disposizioni restrittive dell'autorità competente sul demanio lacuale e fluviale e le disposizioni sui servizi privati di navigazione affidati mediante autorizzazione o concessione. Si specifica che per "imbarcazione" si intende qualsiasi unità di navigazione, indipendentemente dalle dimensioni, sono quindi inclusi anche i natanti e le imbarcazioni da diporto. La navigazione è però consentita solo per spostamenti motivati, nei casi previsti dal DPCM del 26 aprile 2020, compreso lo svolgimento di attività motorie o sportive, quali ad esempio la pesca e l'attività subacquea. È permessa infine la navigazione pubblica di linea e non di linea (noleggio con conducente/taxi) conformemente all'Ordinanza n. 538 del 30 aprile 2020. Si ricorda che in base al DPCM del 26 aprile 2020 è sospesa l'attività ricreativa e ludica e quindi la navigazione solo a scopo ricreativo/panoramico o di esercizio nautico non è possibile. Non si può noleggiare unità da diporto, ovvero non è permesso il noleggio dell'unità con messa a disposizione del relativo conducente e/o equipaggio. Lo spostamento in auto o altro veicolo verso l'ormeggio, la banchina o la struttura che custodisce la barca è consentito all'interno della regione. E' possibile portare presso un cantiere nautico la propria unità di navigazione, sempre nell'ambito del territorio regionale.
Di seguito le principali indicazioni per i cittadini previste dal DPCM del 26 aprile valide dal 4 al 17 maggio:
Spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. Dal 4 maggio è possibile recarsi in visita dai congiunti purché venga sempre rispettato il divieto di creare assembramenti anche all'interno delle abitazioni, mantenendo il distanziamento di sicurezza e utilizzando mascherine o altre protezioni per le vie respiratorie.
I congiunti ricomprendono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.
Rimangono vietati i trasferimenti in altre regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute oppure per assoluta urgenza. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Durante gli spostamenti sarà sempre necessario portare con sé l'autocertificazione. Le persone sottoposte a quarantena, o che hanno sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5° C, devono assolutamente rimanere presso il proprio domicilio.
Attività fisica e sportiva
È consentito svolgere attività motoria all'aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L'attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da motivi di lavoro, salute o necessità. Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l'attività sportiva o motoria all'aperto.
Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all'aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse. I sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente o in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito.
Dall'8 al 17 maggio negli impianti, centri e siti sportivi sono consentiti gli sport individuali all'aria aperta come ad esempio: golf, tiro con l'arco, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, canoa, ciclismo, tennis, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart etc.
Oltre all'accesso alle aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta è consentito solo l'accesso ai servizi igienici e alle aree di transito.
Non possono essere utilizzati spazi e servizi accessori, ad esempio: spogliatoi, docce, palestre, bar e ristoranti interni o negli spazi comuni.
I gestori dovranno garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, limitare gli ingressi, organizzare percorsi idonei e adottare tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (ad esempio tramite prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso della mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica. Rimane obbligatorio l'utilizzo delle protezioni individuali a conclusione dell'attività. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, o di un metro, se si tratta di semplice attività motoria.
Allenamenti per gli atleti
Sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse.
Bar, ristoranti, ristorazione
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto che devono comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Il consumo non deve avvenire all'interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetti la distanza fra le persone.
Concessionarie di autoveicoli
Le attività delle concessionarie di autoveicoli sono consentite. È quindi consentito recarsi da un concessionario per acquistare un veicolo, fare un tagliando, effettuare cambio pneumatici e altre attività di manutenzione
Attività produttive
Confermato il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Dal 27 aprile sono ripartite le aziende ritenute strategiche dedite ad attività di export e i cantieri dell'edilizia pubblica (cantieri relativi a scuole, istituti penitenziari, edilizia residenziale pubblica e interventi contro il dissesto idro-geologico) con richiesta di autorizzazione in deroga ai Prefetti. Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio all'ingrosso, indicate nel dettaglio nell'allegato n.3 del DPCM (occorre fare riferimento ai codici ATECO espressamente autorizzati).
Le imprese che riprendono l'attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza a partire dal 27 aprile.
L'elenco del DPCM deve considerarsi esaustivo, non è più prevista la comunicazione al Prefetto per proseguire le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere produttive.
Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai Protocolli sottoscritti tra le parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8), pena la sospensione dell'attività. I Protocolli regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l'ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l'organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti.
Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile.
Funerali
Dal 4 maggio possono essere nuovamente celebrati i funerali, ma soltanto alla presenza di parenti di primo o secondo grado per un massimo 15 persone. Le funzioni vanno svolte possibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza tra le altre persone.
Per ulteriori indicazioni è possibile consultare il testo integrale del DPCM del 26 aprile allegato in fondo alla pagina.
In allegato inoltre:
Elenco delle attività commerciali consentite (allegato 1),
Elenco dei servizi per la persona consentiti (all. 2),
Elenco delle attività produttive consentite (all. 3),
Misure igienico-sanitarie (all. 4),
Misure per gli esercizi commerciali (all. 5),
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (all. 6),
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri (all. 7),
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (all. 8),
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico (all. 9).
Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 4 maggio che modifica gli allegati 1, 2 e 3 del DPCM del 26 aprile, introducendo nuove voci e codici ATECO
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