Tribunale di Trieste - Linee guida Esecuzioni immobiliari
Pubblicato il 08/05/20 12:45 [Doc.7573]
di Redazione IL CASO.it
A cura dell'Avv. Stefano Sabini
SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE
l'abitazione principale è la dimora abituale del debitore;
essa è desumibile dal certificato di residenza storico e da altri elementi di prova quali la perizia dello stimatore, i verbali e le fotografie del custode;
sarà onere del custode o del creditore procedente fornire tali dati al G.E.
la sospensione va disposta dal G.E. e potrà riprendere automaticamente dopo il 30.10.2020;
nel caso siano pignorati anche beni diversi dall'abitazione principale l'esecuzione resta sospesa relativamente al solo immobile costituente l'abitazione principale del debitore e prosegue per gli altri;
la sospensione non opera, anche qualora abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione in via provvisoria o definitiva, anche in caso di mancata emissione del decreto di trasferimento, o si sia giunti alla fase distributiva;
durante la sospensione le uniche attività ammesse sono quelle relativa alla custodia del bene staggito;
nel periodo di sospensione non è inibito né al creditore procedente di porre in essere gli adempimenti di cui è onerato (quali, il deposito dell'istanza di vendita, della documentazione ipocatastale e delle relative integrazioni), né ad altri creditori di spiegare intervento nella procedura esecutiva sospesa;
il debitore potrà proporre istanza di conversione;
la sospensione non opera con riferimento alla notifica del pignoramento ma solo per gli atti della sequenza procedimentale successivi alla notifica in parola finalizzati all'apertura ed allo svolgimento della fase liquidatoria.
DISTRIBUZIONE
Il professionista delegato procederà a elaborare e a depositare telematicamente il progetto di distribuzione in cancelleria, provvederà contestualmente (nella stessa giornata) a darne comunicazione a mezzo pec alle parti ed al debitore costituito. Per il debitore che non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio, la comunicazione si intenderà eseguita in Cancelleria a mezzo del deposito telematico del progetto di riparto.
Dalla comunicazione a mezzo pec del progetto di distribuzione ai creditori decorrerà per le parti il termine (fissato con il presente provvedimento) di 30 giorni, entro il quale far pervenire osservazioni al delegato a mezzo pec. Una volta decorso il termine indicato, senza che siano state effettuate osservazioni, ovvero in caso di sopravvenute approvazioni da parte dei creditori, il delegato relazionerà il GE che provvederà, quindi, ad approvare e dichiarare esecutivo il progetto di distribuzione, ordinandone i pagamenti anche a mezzo internet banking, e a estinguere la procedura.
Viceversa, nel caso in cui sorgano contestazioni, all'esito della relazione del delegato cui andranno allegate le osservazioni contenenti le contestazioni, il Giudice fisserà l'udienza per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 512 c.p.c..
Il professionista delegato curerà e verificherà che si provveda con le medesime modalità anche per progetti di distribuzione già depositati e per i quali non sia stata fissata udienza da parte del GE.
Il professionista delegato opererà secondo le modalità sopra indicate anche nei casi di redazione di progetti di distribuzione da attuare in seno alle procedure divisionali ex art. 601 cpc.
Le udienze fissate per la vendita così come quelle relative alle contestazioni sul progetto di riparto non verranno trattate per via telematica.
© Riproduzione Riservata