Indennità di maternità e adozione
Pubblicato il 23/10/15 08:25 [Doc.758]
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Corte Cost., sentenza 22 ottobre 2015 n. 205 (Pres. Criscuolo, est. Sciarra)
MATERNITÀ ED INFANZIA - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ - PREVISIONE PER I LIBERI PROFESSIONISTI (NELLA SPECIE, ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI) CHE L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ DI CUI ALL'ART. 70 DECRETO LEGISLATIVO 26/03/2001 N. 151 SPETTA, ALTRESÌ, PER L'INGRESSO DEL BAMBINO ADOTTATO O AFFIDATO, A CONDIZIONE CHE NON ABBIA SUPERATO I SEI ANNI D'ETÀ (art. 72 d.gs 151 del 2001)
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età. Nel negare l’indennità di maternità soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalità italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell’infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino.

Massima a cura di Giuseppe Buffone


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