Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete e procedimento di mediazione
Pubblicato il 14/05/20 00:00 [Doc.7583]
di Redazione IL CASO.it
I procedimenti di mediazione attivati prima della cessione ad Intesa San Paolo esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 3 lett. c) del d.l 99/2017, che esclude dalla cessione "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività".
Infatti la pendenza di un procedimento di mediazione è indice dell'esistenza di una controversia tra le parti che vi sono coinvolte se si considera che l'art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, nel menzionare gli affari soggetti o passibili di tale Adr, utilizza proprio il termine di "controversie".
Rispetto ad una controversia in tema di contratto di intermediazione finanziaria non può dirsi realizzata la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria qualora nella relativa istanza non siano stati esplicitati i profili di inadempimento addebitati alla convenuta, in contrasto con il disposto dell'art. 4, comma 2, d. lgs. 28/2010, che richiede che la parte proponente la mediazione, indichi le ragioni della pretesa e nel verbale di mediazione si faccia riferimento ad una controversia in tema di contratti bancari.
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