Se il contratto derivato swap incide sull'entità globale dell'indebitamento l'operazione deve essere autorizzata dal Consiglio comunale
Pubblicato il 13/05/20 08:28 [Doc.7586]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Sezioni Unite, 12 maggio 2020, n. 8770 - Pres. Petitti - Est. Genovese

Contratto derivato swap - Causa variabile - Non individuabilità in fattispecie di una causa chiara e definita - Nullità.
I contratti derivati swap sono negozi a causa variabile, perché suscettibili di rispondere ora a una finalità assicurativa ora di copertura di rischi sottostanti, così che la funzione, che l'affare persegue, va individuata esaminando il caso concreto. In mancanza di una adeguata caratterizzazione causale, detto affare sarà pertanto connotato da una irresolutezza di fondo, che renderà nullo il relativo contratto perché non caratterizzato da un profilo causale chiaro e definito (o definibile).

Contratto derivato swap - Stipulato da Comune prima dell'entrata in vigore della legge n. 147/2013 - Validità - Condizioni.
Sulla base della disciplina vigente fino al 2013 (quando la legge n. 147/2013 ha escluso la possibilità di farvi ulteriore ricorso) e della distinzione tra derivati di copertura e derivati speculativi, i contratti derivati swap potevano essere utilmente ed efficacemente dai Comuni italiani solo in presenza di una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale, comprensiva sia del criterio del mark to market, sai degli scenari probabilistici, sia dei c.d. costi occulti, allo scopo di ridurre al minimo e di rendere consapevole l'ente di ogni aspetto di aleatorietà del rapporto, costituente una rilevante disarmonia nell'ambito delle regole relative alla contabilità pubblica, introduttiva di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio.

Contratto derivato swap - Stipulato da Comune prima dell'entrata in vigore della legge n. 147/2013 - Autorizzazione del Consiglio comunale - Necessità - Condizioni.
Ove il contratto derivato swap negoziato dal Comune incida sull'entità globale dell'indebitamento dell'ente (anche tenuto conto, al riguardo, dei c.d. costi occulti), l'operazione economica deve, a pena di nullità della pattuizione, essere autorizzata da Consiglio comunale. La stipulazione di un simile contratto non può infatti essere assimilato a un semplice atto di gestione dell'indebitamento dell'ente locale con funzione di riduzione di riduzione degli oneri finanziari.


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