Il concordato resta liquidatorio anche in ipotesi di affitto d’azienda stipulato anteriormente al deposito della domanda.
Pubblicato il 26/10/15 07:54 [Doc.762]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini – 1 ottobre 2015 - pres. est. dr. Rossino

La stipula di un contratto di affitto d’azienda da parte della società concordataria anteriormente al deposito della domanda di concordato, prevedente una scadenza ben precisa ed una clausola in forza della quale gli organi della procedura possono in ogni momento provocarne lo scioglimento, non snatura il carattere liquidatorio del concordato, essendo funzionale ad impedire la perdita dell’avviamento aziendale e a renderne, quindi, più agevole, la vendita (v. Tribunale di Ravenna, sez. fallimentare, 29.10.2013).


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