"Liquidità imprese" alla conversione, arriva il voto definitivo al Senato
Pubblicato il 05/06/20 08:50 [Doc.7673]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate
"Liquidità imprese" alla conversione,
arriva il voto definitivo al Senato
4 Giugno 2020
Con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea di palazzo Madama approva definitivamente la versione del testo modificata dalla Camera
liquidità
Conclusi oggi i lavori parlamentari per la conversione in legge del Dl n. 23 dell'8 aprile scorso, noto anche come decreto "Liquidità", dopo il voto positivo alla questione di fiducia posta da parte del Governo: i senatori hanno approvato il testo della legge con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto.
Nel corso dell'iter di trasformazione in legge sono state aggiunte le disposizioni per il settore turistico, il credito d'imposta alle imprese per l'annullamento di fiere e manifestazioni commerciali all'estero, la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa, la detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali e l'ulteriore proroga del versamento del Preu sui giochi.
Le ulteriori disposizioni, rispetto al testo originale, sono state introdotte durante i lavori a Montecitorio.
Gli interventi pro turismo
L'articolo 6-bis dispone che, per sostenere il settore alberghiero e quello termale, i soggetti indicati all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir (società per azioni e in accomandita per azioni, srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti in Italia, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) che operano nei due rami merceologici e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 cc e a ogni altra disposizione in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge n. 342/2000, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Entro i due esercizi successivi a questo va eseguita la rivalutazione, in uno o entrambi i relativi i bilanci, o rendiconti.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa al bilancio.
Sul maggior valore dei beni e delle partecipazioni non è dovuta imposta sostitutiva o di altro tipo. L'operazione si considera eseguita con il riconoscimento della rivalutazione ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio l'operazione è completata.
Il saldo attivo che deriva dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva e può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta del 10%, sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2020.
Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere commerciali all'estero
Introdotto nel corso del dibattito parlamentare è l'articolo 12-bis, che istituisce un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere o manifestazioni internazionali che sono state disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica.
La norma, introdotta a Montecitorio, dispone la validità, a tale uso, del credito d'imposta istituito con l'articolo 49 del decreto Crescita (n. 34/2019), per le spese sostenute per la partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali. La misura agevolativa, prevista per le piccole e medie imprese italiane esistenti alla data del 1° gennaio 2019, aveva originariamente l'intenzione di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle Pmi italiane. Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è riconosciuto fino ad un massimo di 60mila euro, fino al suo esaurimento, fissato a 10 milioni per il 2019, in misura pari a 5 milioni per il 2020.
Le spese agevolabili sono quelle sostenute per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.
Beni d'impresa
Arriva da lontano il dispositivo dell'articolo 12-ter, che proroga il termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni che risultano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione avviene attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili.
Le norme sulla rivalutazione di tali beni sono riprese dall'ultima legge di Bilancio (commi da 696 a 704 vedi articolo: "Legge di bilancio per il 2020 - 6: altra chance per rivalutare i beni") che a sua volta prevedeva la possibilità di applicare le disposizioni dell'articolo 1, commi da 889 a 897, della legge 208/2015, il Bilancio 2016.
In particolare l'articolo 12-ter:
consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021
precisa, per i beni immobili, il termine da cui decorre (ai fini fiscali e contabili) il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio, con effetto dal periodo di imposta in corso rispettivamente alla data del 1° dicembre 2022, 2023 o 2024.
Ricordiamo che il Dl "Rilancio" all'articolo 137 proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva, consentendo tale rivalutazione anche per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive, pari all'11% del valore rideterminato, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 settembre 2020, data entro cui devono essere effettuati la redazione e il giuramento della perizia (vedi articolo "Dl "Rilancio" a piccole dosi - 5 Nuova chance per le rivalutazioni").
L'Iva e i beni oggetto di erogazioni liberali
Con l'aggiunta dell'articolo 12-quater è consentita la detraibilità dell'Iva pagata per l'acquisto di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura, con il fine di finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Questi acquisti sono considerati effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. A tale scopo viene inserito un comma 3-bis all'articolo 66 del decreto "Cura Italia" (il n. 18/2020), che concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura.
Proroga del Preu
In materia di fisco un'ulteriore novità è introdotta nell'articolo 18 con il comma 8-bis, che proroga i termini di scadenza del versamento del Prelievo erariale unico sulle somme giocate tramite apparecchi da intrattenimento (new slot e video lottery terminal individuati dalle lettere a) e b), comma 6 dell'articolo 110, del regio decreto n. 773/1931) e del canone di concessione per gli apparecchi da intrattenimento.
La data utile per il pagamento dell'imposta unica dovuta dai concessionari dei dispositivi, slitta dal 30 agosto al 22 settembre 2020. La norma prevede anche la possibilità di versare l'importo in maniera rateale, con gli interessi calcolati giorno per giorno e con rate mensili di pari importo: la prima da saldare entro il 22 settembre, quelle successive entro l'ultimo giorno del mese e l'ultima rata entro il 18 dicembre 2020.
La ratio di questa decisione, come delle precedenti proroghe che hanno annullato gli acconti del Preu, va vista in un'ottica di semplificazione degli adempimenti tributari: se gli acconti in argomento venissero versati (in proporzione all'imposta pagata per i mesi di gennaio e febbraio 2020) sarebbero di gran lunga superiori a quelli dovuti effettivamente, provocando la necessità di effettuare successive operazioni di scomputo.
4 Giugno 2020
Con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea di palazzo Madama approva definitivamente la versione del testo modificata dalla Camera
liquidità
Conclusi oggi i lavori parlamentari per la conversione in legge del Dl n. 23 dell'8 aprile scorso, noto anche come decreto "Liquidità", dopo il voto positivo alla questione di fiducia posta da parte del Governo: i senatori hanno approvato il testo della legge con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto.
Nel corso dell'iter di trasformazione in legge sono state aggiunte le disposizioni per il settore turistico, il credito d'imposta alle imprese per l'annullamento di fiere e manifestazioni commerciali all'estero, la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa, la detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali e l'ulteriore proroga del versamento del Preu sui giochi.
Le ulteriori disposizioni, rispetto al testo originale, sono state introdotte durante i lavori a Montecitorio.
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