Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell'azione esecutiva che abbia ad oggetto l'immobile
Pubblicato il 10/06/20 00:00 [Doc.7691]
di Redazione IL CASO.it


Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell'azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 cod. proc. civ., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva l'eccezione in tema di credito fondiario di cui all'art. 41, primo comma, d.lgs. 10settembre 1993, n. 385). Tuttavia, ai sensi dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ., nel corso del processo esecutivo egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.


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