Non sono conformi al diritto dell'Unione le restrizioni imposte dall'Ungheria al finanziamento delle organizzazioni civili da parte di soggetti stabiliti al di fuori di tale Stato membro
Pubblicato il 24/06/20 08:29 [Doc.7751]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 73/20 Lussemburgo, 18 giugno 2020 Sentenza nella causa C-78/18 Commissione / Ungheria

Nella sentenza Commissione/Ungheria (Trasparenza associativa) (C-78/18), pronunciata il 18 giugno 2020, la Grande Sezione della Corte ha accolto il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione europea contro tale Stato membro. La Corte ha constatato che l'Ungheria - imponendo obblighi di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità a talune categorie di organizzazioni della società civile che beneficiano direttamente o indirettamente di un sostegno estero di importo superiore a una certa soglia, e prevedendo la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non rispettano tali obblighi - aveva introdotto restrizioni discriminatorie e ingiustificate nei confronti sia delle organizzazioni in questione sia delle persone che concedono loro un simile sostegno. Tali restrizioni contrastano con gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza della libertà di circolazione dei capitali di cui all'articolo 63 TFUE nonché degli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), relativi al diritto al rispetto della vita privata e familiare, al diritto alla protezione dei dati di carattere personale e al diritto alla libertà di associazione.


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