Gratuito patrocinio: pignoramento presso terzi per somme dovute dallo Stato e competenza per territorio
Pubblicato il 22/06/20 08:05 [Doc.7756]
di Redazione IL CASO.it


In tema di espropriazione di crediti in danno delle pubbliche amministrazioni, per il combinato disposto degli artt. 26-bis e 413 c.p.c., che assegna all'art. 1 bis l. n. 720 del 1984, in quanto norma speciale, la portata di regola esclusiva d'individuazione della competenza per territorio, quest'ultima si radica in capo al giudice del luogo in cui il rapporto da dichiarare è localizzato poichè compiutamente gestito per il servizio di tesoreria a beneficio della debitrice esecutata. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bergamo si è dichiarato territorialmente incompetente in favore di quello del Tribunale di Napoli, città ove l'agente della riscossione debitore disponeva in concreto, a fini di tesoreria, di un conto corrente presso l'istituto di credito terzo pignorato).


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