Notifica dell'atto di appello eseguita telematicamente dopo le ore 21 dell'ultimo giorno
Pubblicato il 24/06/20 08:44 [Doc.7763]
di Redazione IL CASO.it


E' tempestiva la notifica dell'atto di appello eseguita telematicamente entro le ore 24:00 dell'ultimo giorno utile.

La Corte di cassazione ha fatto così applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 19 marzo 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45-bis, comma 2, lett. b), (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 c.p.c.), nella prima parte del D.L. n. 179 del 2012, censurato art. 16-septies allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Solo in virtù di detta esigenza si giustifica la fictio iuris secondo cui il perfezionamento della notifica - effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) - è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo.

Non è dunque giustificabile anche la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale - senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta - viene impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, ossia il termine che l'art. 155 c.p.c. computa "a giorni" e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.


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