Le decisioni dell'ABF - La cointestazione nei rapporti bancari
Pubblicato il 13/07/20 00:00 [Doc.7827]
di BANCA D'ITALIA


La cointestazione
Il Collegio è stato chiamato a stabilire se, in caso di rapporti bancari a firma disgiunta, sia o meno consentito a uno solo dei cointestatari eseguire un'operazione che comporti lo svuotamento del conto corrente. L'Arbitro, nel rigettare il ricorso, ha preliminarmente ricordato che nel conto corrente cointestato con firma disgiunta (come nel caso esaminato) è consentito a ciascun cointestatario eseguire le operazioni in piena autonomia. La conseguenza, possibile e giuridicamente lecita, è che uno dei contitolari possa anche prelevare l'intera somma depositata sul conto, senza che la banca possa chiedergli l'esibizione dell'autorizzazione degli altri cointestatari. Sussiste in capo all'intermediario un obbligo di approfondimento delle richieste avanzate dal cliente solo ove ricorrano circostanze anomale quali, ad esempio, richieste di prelievo di somme in contanti non in linea con la normale operatività del cliente o richieste di effettuare operazioni mai eseguite e per importi non trascurabili. Ne consegue che, in linea di principio, non sussiste in capo all'intermediario alcun obbligo giuridico di valutazione delle operazioni su un conto corrente cointestato a firma disgiunta, salvo che ricorrano evidenti anomalie o caratteristiche inusuali nell'operazione richiesta (non ravvisabili nel caso di specie).

Leggi tutto sulla "Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019": https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sull-attivit-svolta-dall-arbitro-bancario-finanziario-abf-nel-2019/


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