Le decisioni dell'ABF - La successione ereditaria
Pubblicato il 15/07/20 00:00 [Doc.7829]
di BANCA D'ITALIA
La successione ereditaria.
L'Arbitro ha esaminato un ricorso proposto dall'erede del titolare di un conto corrente; l'erede contestava all'intermediario di avere continuato a far decorrere i pagamenti mensili di un finanziamento domiciliato sul conto, anche dopo la morte del titolare del conto, esaurendo la disponibilità residua. Il Collegio di coordinamento, chiamato a chiarire se l'apertura della successione comporti l'estinzione del conto corrente oppure il subentro degli eredi nel rapporto contrattuale, ha stabilito che il contratto di conto corrente non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di un'espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Ha inoltre ricordato che, una volta acquisita la conoscenza del decesso del correntista, la banca è tenuta, in base ai canoni di correttezza e buona fede, a conservare integre le ragioni dell'eredità e, una volta identificati gli eredi, a inviare loro, al più presto, ogni informazione in suo possesso sullo stato del conto corrente (ad es. l'ammontare delle somme disponibili, la presenza di debiti e di polizze assicurative); dovrà anche informarli sul diritto di recesso e sull'eventuale sospensione di pagamenti che gli eredi ritengano non più utili. Il Collegio ha quindi respinto il ricorso in quanto l'erede ? pur avendo accettato con beneficio di inventario e mantenuto quindi distinto il suo patrimonio da quello del defunto ? non ha manifestato la volontà di cessare il rapporto contrattuale, anche dopo essere venuto a conoscenza degli addebiti mensili del finanziamento sul conto del defunto. Egli è dunque tenuto al pagamento dei debiti contratti in vita dal defunto nei limiti del valore dei beni a lui pervenuti in qualità di erede: la banca ha quindi legittimamente addebitato le rate sul conto del defunto, in mancanza di una contraria disposizione dell'erede, riducendo in tal modo il debito residuo e impedendo l'accumularsi di ritardi nell'adempimento5 . Sempre in tema di successione ereditaria il Collegio, nel richiamare il proprio consolidato orientamento6 e la posizione della Corte di cassazione7 , ha ribadito che ogni coerede può far valere davanti all'Arbitro il credito del defunto caduto in successione sia limitatamente alla propria quota sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso e chiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento effettuato dall'intermediario a favore del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno partecipato al ricorso, i quali potranno fare valere le proprie ragioni solo nei confronti del ricorrente. L'Arbitro ha quindi accolto il ricorso degli eredi che avevano presentato le dichiarazioni di successione, ritenendo infondate le difese dell'intermediario il quale aveva affermato di non potere dare seguito alle richieste dei ricorrenti senza il consenso di tutti gli eredi.
Leggi tutto sulla "Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019": https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sull-attivit-svolta-dall-arbitro-bancario-finanziario-abf-nel-2019/
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