Le decisioni dell'ABF - La portabilità
Pubblicato il 16/07/20 00:00 [Doc.7830]
di BANCA D'ITALIA
La portabilità.
La tutela della portabilità (o trasferimento) dei servizi di pagamento e dello stesso conto di pagamento è presidiata dall'art. 126-septiesdecies TUB, che, al secondo comma, dispone che "salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro". Il Collegio di coordinamento ha chiarito l'ambito di applicazione della penale prevista dal citato articolo per il ritardo nel trasferimento dei servizi di pagamento, soffermandosi sulle diversità strutturali e disciplinari tra conto corrente bancario e conto di pagamento.
Leggi tutto sulla "Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019": https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sull-attivit-svolta-dall-arbitro-bancario-finanziario-abf-nel-2019/
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