Opposizione all'esecuzione e sospensione del titolo decreto inaudita altera parte ex art. 615 c.p.c.
Pubblicato il 13/07/20 00:00 [Doc.7840]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Gabriele Potenza

L'ordinanza ex art. 615 c.p.c. emessa dal giudice dell'opposizione a precetto all'esito della fase a contraddittorio travolge e assorbe con efficacia ex tunc gli effetti del decreto di sospensione inaudita altera parte. Pertanto, nel caso in cui il processo esecutivo sia stato iscritto a ruolo e/o proseguito, nonostante la sospensione del titolo disposta inaudita altera parte ex art. 615 c.p.c. dal giudice dell'opposizione a precetto, l'esecuzione avviata dal creditore procedente è valida poiché l'ordinanza di modifica e/o di revoca del decreto inaudita altera parte ha efficacia retroattiva, rendendo tale decreto tamquam non esset.

Il decreto inaudita altera parte emesso dal giudice dell'opposizione a precetto, avendo carattere del tutto provvisorio ed interinale, non può essere oggetto dei rimedi della revoca in senso proprio ex art. 669 decies c.p.c. e del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proponibili soltanto avverso l'ordinanza emessa all'esito della fase a contraddittorio pieno.


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