Deposito telematico tempestivo: la sola rac non basta
Pubblicato il 12/11/15 08:40 [Doc.785]
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Trib. Milano, sez. XIII civ., ordinanza 8 ottobre 2015 (Est. Arianna Chiarentin)

Deposito telematico – Tempestività – Prova – Ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di pec – Sufficiente - Esclusione

A dimostrazione della tempestività del deposito telematico, la parte interessata non può limitarsi a produrre la ricevuta di avvenuta consegna dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, giusta il disposto del comma 7 dell’art. 16 bis del D.L. 179/2012. Deve anche depositare le ulteriori due ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 del D.M. 44/2011, ovvero quelle che il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente e nelle quali viene dato atto dell'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria. Può verificarsi, infatti, che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l’atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” (art. 12 delle Specifiche tecniche emanate dal Ministero della Giustizia con decreto 16.4.2014), ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti.

A cura di Giuseppe Buffone


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