Determinazione della natura usuraria del mutuo
Pubblicato il 20/07/20 00:00 [Doc.7874]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura della Dott.ssa Olga Tanza
Ai fini della verifica della usurarietà di un mutuo occorre comparare il c.d. tasso soglia l di cui alla l. n. 108/1996 con il c.d. T.A.E.G., per la cui determinazione devono concorrere gli interessi corrispettivi, moratori, anatocistici, nonché tutte le commissioni, spese e provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione a favore del mutuante, seppur connessa al finanziamento, escluse soltanto quelle per imposte e tasse.
Gli interessi convenzionali di mora si calcolano sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto, non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.
La disposizione di cui all'art. 1815, 2 co., c.c., in virtù della quale "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" viene interpretata come norma avente contenuto sanzionatorio, in quanto volta a contrastare la sproporzione oggettiva tra le prestazioni con la conversione del mutuo da oneroso a gratuito. La conversione del mutuo fa sorgere in capo al mutuatario il diritto alla ripetizione degli interessi indebitamente versati, in quanto usurari.
Nel caso di mutuo usurario in corso, l'esatto importo di dare-avere tra le parti viene calcolato detraendo dalla somma ancora dovuta a titolo di sorte capitale (per le rate ancora a scadere), l'importo versato a titolo di interessi.
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