Le decisioni dell'ABF - Il libretto di deposito a risparmio.
Pubblicato il 26/07/20 00:00 [Doc.7891]
di BANCA D'ITALIA
L'Arbitro, in linea con l'orientamento della Cassazione17, ha affermato che le annotazioni sul libretto di deposito firmate dall'impiegato della banca non sono l'unico mezzo con il quale un'operazione (di versamento o prelievo) possa essere provata; la previsione dell'art. 1835 c.c.18 non esclude infatti che una delle parti possa dare prova in altro modo dell'esecuzione di operazioni non annotate. Nella vicenda esaminata il prelievo contestato non si evinceva dagli estratti del libretto prodotti dalla ricorrente; tuttavia il Collegio ha riconosciuto valore di prova ai documenti forniti dall'intermediario, ossia alla distinta di prelievo e all'elenco complessivo delle operazioni effettuate, che confermavano il buon fine dell'operazione e l'assenza di anomalie. Al contrario il ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa la mancata consegna da parte dell'intermediario della somma prelevata, né si evinceva dalla documentazione prodotta che avesse contestato tale circostanza nei giorni successivi all'operazione di prelievo. Il Collegio ha quindi rigettato il ricorso.
Leggi tutto sulla "Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019": https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sull-attivit-svolta-dall-arbitro-bancario-finanziario-abf-nel-2019/
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