Le decisioni dell'ABF - Mutui e altri finanziamenti: La fase precontrattuale.
Pubblicato il 02/09/20 00:00 [Doc.7898]
di BANCA D'ITALIA


Il Collegio di coordinamento si è occupato della stipula di un mutuo a condizioni più onerose rispetto a quelle concordate in precedenza tra le parti. In particolare l'intermediario aveva inviato al cliente copia della minuta del contratto nella quale, senza che vi fosse stata alcuna precedente comunicazione o trasmissione di un nuovo PIES, veniva indicato il nuovo tasso di interesse da corrispondere. L'ABF ha osservato che, in caso di modifica unilaterale del tasso di interesse comunicata al cliente pochi giorni prima della data fissata per la stipula del contratto, l'omesso invio preventivo del PIES non inficia la validità della relativa clausola contrattuale, ma costituisce un'ipotesi di responsabilità precontrattuale che dà diritto al risarcimento del danno (purché se ne dia la relativa prova).

Leggi tutto sulla "Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019": https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sull-attivit-svolta-dall-arbitro-bancario-finanziario-abf-nel-2019/


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