Le decisioni dell'ABF - Mutui e altri finanziamenti: La surrogazione.
Pubblicato il 03/09/20 00:00 [Doc.7899]
di BANCA D'ITALIA


Il Collegio si è occupato anche di controversie in tema di surrogazione. In un caso il cliente contestava il ritardo nel perfezionamento della surrogazione di un contratto di mutuo e chiedeva il risarcimento del danno alla banca originaria. L'Arbitro ha ricordato che, ai sensi dell'art. 120-quater, comma 7, TUB, il danno è risarcibile soltanto al ricorrere di due presupposti: (a) il mancato perfezionamento della surrogazione nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede alla banca surrogata (subentrante) di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo; (b) l'imputabilità del ritardo al comportamento del finanziatore originario. Nel caso sottoposto all'esame del Collegio le parti non erano concordi sul giorno iniziale (dies a quo) rispetto al quale valutare l'eventuale ritardo del perfezionarsi dell'operazione: al riguardo il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento35 in base al quale il dies a quo non può essere individuato nella generica comunicazione del cliente di volersi avvalere della facoltà di surrogazione, come segnalato dal ricorrente, ma coincide con la data in cui egli chiede alla banca surrogata di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Ha quindi rigettato il ricorso in quanto, nel caso in esame, il termine previsto dalla legge era stato rispettato: in base all'orientamento consolidato dell'ABF36 nel computo del 30 giorni lavorativi non vanno infatti incluse le giornate di sabato, i festivi e il giorno di richiesta iniziale.

Leggi tutto sulla "Relazione sull'attività svolta dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nel 2019": https://www.bancaditalia.it/media/notizia/relazione-sull-attivit-svolta-dall-arbitro-bancario-finanziario-abf-nel-2019/


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