I debiti della società cancellata sopravvivono al colpo di spugna
Pubblicato il 21/08/20 00:00 [Doc.7999]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


10 Agosto 2020
Legittimi gli avvisi di accertamento emessi dall'ufficio nei confronti del liquidatore dell'ente per maggiore Irap e maggiore Ires relative a una plusvalenza non dichiarata dalla compagine

La Ctr di Milano, con la sentenza n. 789, del 20 maggio scorso, ha ribadito che la cancellazione dal registro delle imprese, che determina l'estinzione dell'ente, non comporta la scomparsa dei debiti sociali, assunti nei confronti dei terzi creditori.

Fatto e processo in Ctp
Oggetto del processo erano due avvisi di accertamento, emessi da un ufficio milanese dell'Agenzia delle entrate, con cui venivano attribuiti a un contribuente, liquidatore di una società estinta, maggiori redditi e valori della produzione, ai fini Ires e Irap, per due annualità di imposta.
La Ctp del capoluogo lombardo accoglieva i ricorsi riuniti, sostenendo l'inapplicabilità al caso in discussione delle disposizioni in materia di società estinte, dettate dall'articolo 28, comma 4, Dlgs n. 175/2014, secondo cui "l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese".

Appello dell'ufficio
L'ufficio proponeva gravame avanti alla Ctr di Milano, sostenendo, tra l'altro, che il giudice di prime cure aveva omesso l'esame di un profilo giuridico dirimente, ossia che gli avvisi di accertamento fossero stati notificati anche ai due soci della compagine estinta e che la cancellazione dal registro delle imprese, pur determinando l'estinzione dell'ente, non poteva provocare la scomparsa dei debiti che la società aveva nei confronti dei terzi (cfr Cassazione, sezioni unite, nn. 6070/2013 e 6071/2013).
Tali debiti, infatti, erano riferibili ai soci che ne rispondevano nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o senza limiti, se, appunto, illimitatamente responsabili.

Decisione della Ctr lombarda
Secondo la Ctr adita, la prospettazione dell'ufficio è da accogliersi.
Difatti, a norma del disposto civilistico di riferimento (articolo 2495 cc) i creditori possono agire nei confronti dei soci della estinta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e possono agire anche nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di costui.
In questo senso, gli atti impositivi erano stati esattamente notificati nei confronti del contribuente al proprio domicilio fiscale, al fine di far valere la legittima pretesa dell'amministrazione finanziaria., che aveva contestato, per entrambe le annualità, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, nonostante la presenza di una plusvalenza, frazionata nella misura di un quinto, ai sensi dell'articolo 86 Tuir.
L'estinzione della società, conclude la Ctr meneghina, ha comportato una comunione fra i soci di tale plusvalenza, e la presunzione di distribuzione, salvo prova contraria, che opera nelle società di capitali a ristretta base azionaria, ha determinato la responsabilità dei predetti soci, in ordine al debito sorto nei confronti dell'erario e la legittimità degli avvisi di accertamento, emessi per le annualità in contestazione.

Estinzione della società e fenomeno successorio
Il deliberato in esame - pur nella sinteticità del proprio apparato motivazionale - dà corso all'orientamento, autorevolmente espresso dalle sezioni Unite della Cassazione nelle sentenze del 2013 richiamate sopra, secondo cui, all'esito della cancellazione della società dal registro delle imprese, vi è un fenomeno successorio: le obbligazioni, come esposto, si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Difatti, l'art. 28, commi 4 e 5 D.Lgs. 175/2014, richiamato nella sentenza in commento, prevede che "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società, di cui all'articolo 2495 del codice civile, ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese".
In questo modo, viene tutelata l'azione di recupero erariale svolta nei confronti del soggetto estinto, da parte degli enti creditori.
In proposito, la sentenza Cass., sez. Unite, n. 6070/2013, come anche la n. 4060/2012, del Collegio di nomofilachia in eguale autorevole composizione, ha avuto cura di precisare che, nell'ipotesi in cui il limite di responsabilità posto dall'art 2495 c.c. renda evidente l'inutilità dell'azione nei confronti del socio, ciò potrebbe al più riflettersi sull'interesse ad agire ma non sulla legittimazione processuale del socio stesso.
Inoltre, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione, o - secondo alcuni autori - compresi nel bilancio ma non liquidati, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa mentre non sono oggetto di trasferimento ai soci le mere pretese ed i diritti di credito incerti o illiquidi, per i quali l'inerzia del liquidatore consente di presumere una rinunzia ad essi da parte della società.

Responsabilità del liquidatore: la giurisprudenza più recente
Per accennare conclusivamente alla posizione dell'ex liquidatore della società estinta, è stato puntualizzato che tra società e detto soggetto non sussista un vincolo di coobbligazione solidale: si tratterebbe, più propriamente, di una responsabilità ex lege, essendo oggetto di una previsione normativa ad hoc, che ne cristallizza i presupposti oggettivi nell'attività liquidatoria e nel mancato soddisfacimento dei crediti tributari.
Passando a spunti pratici, la Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 521/2020, ha stabilito che quando la società è stata cancellata, la responsabilità del liquidatore permane direttamente nei confronti del singolo creditore rimasto insoddisfatto, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa di detto organo sociale, in violazione di obblighi che sono inerenti all'incarico.
Difatti, il liquidatore ha l'obbligo di:

liquidare l'attivo patrimoniale
provvedere al pagamento dei debiti sociali, alla luce dell'ordine di priorità dei crediti, stabilito nel piano di liquidazione
ripartire, da ultimo, l'attivo residuo tra i soci.
Ebbene, la caratterizzazione colposa del comportamento del liquidatore, suscettiva di responsabilità, è possibile individuarla nella violazione del fondamentale principio della par condicio creditorum, che impone l'eguale soddisfazione dei creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

E, una volta provato esistente il credito nella fase di liquidazione, è proprio il liquidatore il soggetto onerato della prova del rispetto di tale principio, nella fase di individuazione e pagamento dei debiti della società estinguenda.


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