Esecuzione immobiliare e rapporti negoziali stipulati dal debitore
Pubblicato il 31/08/20 08:47 [Doc.8016]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima dell'Avv. Giuseppe Caramia
I contratti di servizi stipulati dalla parte esecutata ed afferenti al bene staggito, non sono opponibili ai terzi non trattandosi di obbligazioni propter rem che circolano con il bene, fatti salvi i casi nei quali la legge ne prevede espressamente l'opponibilità (ad es. l'art. 1599 c.c. in tema di locazione).
Pertanto, nel caso in cui l'ordinanza di vendita nulla dica in merito all'esistenza di detti rapporti contrattuali, il decreto di trasferimento dovrà conformarsi a quanto in essa previsto ai sensi dell'art. 586 c.p.c., non potendo l'ordinanza medesima essere modificata una volta che, in mancanza di impugnazione, abbia avuto attuazione con l'espletamento dei tentativi di vendita.
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