Fallimento della ditta individuale e onere della prova in ordine ai requisiti dimensionali
Pubblicato il 01/09/20 00:00 [Doc.8017]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione degli Avv.ti Matteo Marini e Monica Pagano
Massima dell'Avv. Matteo Marini

Poiché il presupposto dei ricavi lordi sotto soglia di fallibilità può essere dimostrato in qualunque modo, allo stesso modo, anche i due ulteriori requisiti di fallibilità (debiti scaduti e patrimonio), non devono necessariamente dimostrati mediante l'esibizione dei bilanci, specialmente con riguardo agli imprenditori individuali, i quali, ai sensi dell'art. 2214 c.c. non sono tenuti a depositarli.

Ne consegue che dalla mancata tenuta dei bilanci non solo non può ricavarsi un effetto sanzionatorio dell'imprenditore ma viceversa il diritto di dimostrare la propria non fallibilità mediante strumenti probatori alternativi.


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