Procura della Cassazione: l'avvocato può agire con decreto ingiuntivo per la richiesta dei compensi sulla base della parcella e del parere del Consiglio dell'ordine
Pubblicato il 04/09/20 00:00 [Doc.8030]
di Redazione IL CASO.it


L'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non ha determinato, in base al disposto del suo art. 9, l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c.

La persistente vigenza dell'art. 636 c.p.c. consente all'avvocato di agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali con la richiesta di decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 633, primo comma, n. 2), c.p.c., sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine reso, a partire dall'abolizione del sistema tariffario disposto con la legge n. 2772012, alla luce del sistema dei parametri per i compensi professionali di cui alla legge n. 247/2012 e ai relativi Decreti Ministeriali attuativi.


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