Decreto Scuola 8 settembre 2020, n. 111
Pubblicato il 09/09/20 08:47 [Doc.8049]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Giorgio Stefano Alessi

DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111
Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00134)
(GU n.223 del 8-9-2020)
Vigente al: 9-9-2020

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Art. 1
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre che per le finalita' di cui al comma 1, dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacita'.
2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma e' autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalita' indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

Art. 2
Disposizioni in materia di trasporto scolastico

1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonche' quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo' destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2019.

Art. 3
Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalita' il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Art. 4
Sospensione versamenti tributari e contributivi, nonche' interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricole e della pesca, per Lampedusa e Linosa

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attivita' turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel Comune di Lampedusa e Linosa, possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.

3. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5
Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui al comma 1, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
3. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 6, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
4. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
5. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto, ai sensi del comma 6, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
6. Il beneficio di cui ai commi da 2 a 5 e' riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
7. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 2 a 5, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7 pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
9. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 settembre 2020


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