La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili non si applica all'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c.
Pubblicato il 10/09/20 08:28 [Doc.8052]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Bari, ordinanza del 24.7.2020, G.E. dott.ssa Chiara Cutolo.

La disposizione introdotta dall'art. 103, comma 6, d.l. n. 18/2020, come modificata dal d.l. 19.5.2020, n. 34, convertito con l. 17.7.2020, n. 77, secondo cui «L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020» non si applica all'attuazione dell'ordine di liberazione emesso ex art. 560 c.p.c., ciò rispondendo alla imprescindibile esigenza sistematica di tutela dell'aggiudicatario sancita dall'art. 187 bis disp. att. c.p.c.


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