Responsabilità della banca nella vendita di diamanti e obblighi informativi
Pubblicato il 14/09/20 00:00 [Doc.8064]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Francesco Giordano

Il fondamento normativo della responsabilità della banca va analizzato facendo una distinzione tra il contratto di acquisto formalizzato tra il cliente e la Società IDB ed il rapporto in essere tra il correntista e la banca, la quale ultima ha comunque fornito una prestazione che ben può qualificarsi di consulenza ai fini dell'acquisto delle pietre; mentre il cliente attore ha fondato la sua decisione proprio sugli argomenti, poi dimostratasi erronei e non corrispondenti al vero spesi dalla banca.

Il fatto che la banca si sia limitata a riprendere meramente le argomentazioni spese dalla società venditrice non fa venir meno il suo apporto causale nella determinazione dell'acquisto, non essendo sostenibile che la Banca abbia rivestito il ruolo quasi di mero "nuncius" dell'offerta altrui, non venendo meno per ciò solo l'obbligo di corretta e completa informazione sulle caratteristiche del prodotto, ivi compreso il prezzo, anche se proveniente da terzi, essendo tale obbligo connaturato e discendente dal rapporto in essere tra il correntista e la banca stessa quando quest'ultima fornisce attività di informazione e/o consulenza.


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