Opposizione a decreto ingiuntivo: onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010
Pubblicato il 21/09/20 09:13 [Doc.8097]
di Redazione IL CASO.it


Sez. Un. Civili Sentenza n. 19596 del 18/09/2020. Pres. Mammone. Est. Cirillo.

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.


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