Il difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento del domicilio eletto extra districtum
Pubblicato il 26/09/20 00:00 [Doc.8112]
di Redazione IL CASO.it


Va fatta una chiara distinzione tra la parte che elegge domicilio presso il suo difensore, e questi appartenga al foro del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato, e la parte che nomini un difensore appartenente ad un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo, e tale difensore a sua volta elegga domicilio (ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83) nel luogo dove ha sede il giudice.

Nel primo caso, i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l'albo professionale, mentre nel secondo caso il difensore ha l'obbligo di comunicare alle controparti il mutamento di tale domicilio eletto extra districtum.

[Nel caso di specie, il difensore domiciliatario aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il cambiamento dell'indirizzo dello studio legale da Viale * a Via *, sicché la notifica presso il precedente indirizzo, effettuata ex art. 140 c.p.c., e perfezionatasi per compiuta giacenza è stata ritenuta nulla.]


© Riproduzione Riservata