Il regime di tassazione spagnolo applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria conclusi da cantieri navali costituisce un regime di aiuti
Pubblicato il 26/09/20 00:00 [Doc.8114]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 116/20
Lussemburgo, 23 settembre 2020
Sentenza nelle cause riunite T-515/13 RENV Spagna / Commissione e T-719/13 RENV Lico Leasing, SA e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA/Commissione

Gli aiuti di Stato illegali concessi a tale titolo devono essere recuperati presso i loro beneficiari Nel 2006, la Commissione europea aveva ricevuto varie denunce in merito all'applicazione del «regime spagnolo di tax lease» ad alcuni contratti di locazione finanziaria, in quanto tale regime consentiva alle compagnie di trasporto marittimo di beneficiare di uno sconto compreso tra il 20% e il 30% sul prezzo di acquisto di navi costruite da cantieri navali spagnoli. Secondo la Commissione, lo scopo del regime spagnolo di tax lease era di offrire vantaggi fiscali a gruppi d'interesse economico (GIE) e agli investitori che vi partecipavano, i quali trasmettevano in seguito una parte dei vantaggi alle compagnie di trasporto marittimo che avevano acquistato una nuova nave. In una decisione1 adottata nel luglio 2013, la Commissione ha ritenuto che il regime spagnolo di tax lease costituisse un aiuto di Stato2 sotto forma di vantaggio fiscale selettivo, parzialmente incompatibile con il mercato interno. Poiché al regime di aiuti in questione era stata data esecuzione dal 1° gennaio 2002 in violazione dell'obbligo di notifica3 , essa aveva ingiunto alle autorità nazionali di recuperare tali aiuti presso gli investitori, ossia i membri dei GIE. Nel settembre 2013, la Spagna, la Lico Leasing, SA e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, SA (in prosieguo: le «ricorrenti») hanno presentato ricorsi di annullamento contro la decisione della Commissione. Nella sentenza del 17 dicembre 2015, Spagna e a./Commissione4 (T-515/13 e T-719/13), il Tribunale dell'Unione europea ha dichiarato che il vantaggio percepito dagli investitori dei GIE non era selettivo e che la motivazione riguardante i criteri di distorsione della concorrenza e dell'incidenza sugli scambi era insufficiente. Di conseguenza, la decisione della Commissione è stata annullata senza che occorresse statuire sugli altri motivi di ricorso e argomenti avanzati dalle ricorrenti. La Corte, investita di un'impugnazione proposta dalla Commissione, ha annullato, con la sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a.5 (C-128/16 P), la sentenza del Tribunale. La Corte ha infatti ritenuto che il Tribunale, nella sua analisi del carattere selettivo delle misure fiscali, avesse applicato erroneamente le disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato e che, contrariamente a quanto esso aveva concluso, la decisione della Commissione non fosse viziata da un difetto di motivazione. Avendo rilevato che il Tribunale non si era pronunciato sul complesso dei motivi di ricorso dedotti dinanzi al medesimo, la Corte ha ritenuto che lo stato degli atti non consentisse di statuire sulla controversia e ha, pertanto, rinviato le cause dinanzi al Tribunale. Con sentenza su rinvio del 23 settembre 2020, Spagna e a./Commissione (T-515/13 RENV e T-719/13 RENV), il Tribunale ha respinto i ricorsi presentati dalle ricorrenti. 1 Decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione - Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 114, pag. 1), noto anche come «regime spagnolo di tax lease». 2 Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. 3 Previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 4 V. comunicato stampa 150/15. 5 V. comunicato stampa 115/18. www.curia.europa.eu Il Tribunale ha esaminato, in primo luogo, la qualificazione delle misure fiscali come aiuti di stato. Al riguardo, ha verificato, anzitutto, se la Commissione potesse concludere che i vantaggi concessi in forza del regime spagnolo di tax lease, considerato nel suo insieme, presentassero un carattere selettivo. Dopo un richiamo della giurisprudenza sulla selettività derivante dal potere discrezionale delle amministrazioni nazionali quando esercitano le loro competenze fiscali6 , il Tribunale ha osservato che il beneficio del regime fiscale in questione era accordato dall'amministrazione fiscale nell'ambito di un regime di autorizzazione preventiva sulla base di criteri vaghi che richiedevano un'interpretazione che non era soggetta ad alcuna disciplina. Pertanto, l'amministrazione fiscale poteva fissare la data di inizio dell'ammortamento in funzione di circostanze definite in termini che conferivano all'amministrazione un notevole margine discrezionale. Secondo il Tribunale, l'esistenza di tali aspetti discrezionali era tale da favorire i beneficiari rispetto ad altri soggetti passivi che si trovavano in una situazione di fatto e di diritto analoga. In particolare, altri GIE avrebbero potuto non beneficiare dell'ammortamento anticipato alle stesse condizioni. Inoltre, per respingere l'argomento secondo il quale l'autorizzazione era stata accordata in pratica a tutti i GIE attivi nel settore in questione, il Tribunale ha sottolineato che, in considerazione del carattere discrezionale de iure della normativa, poco importa che la sua applicazione sia stata discrezionale o no de facto. Il Tribunale ne ha dedotto che, poiché una delle misure che consentivano di beneficiare del regime spagnolo di tax lease nel suo insieme era selettiva, ossia l'autorizzazione dell'ammortamento anticipato, la Commissione non aveva errato nel ritenere che il sistema fosse selettivo nel suo complesso. Il Tribunale ha poi sottolineato che il mercato dell'acquisto e della vendita di navi marittime era aperto al commercio tra Stati membri e che una riduzione del prezzo di una nave compresa tra il 20% e il 30% minacciava di falsare la concorrenza su tale mercato sul quale erano attivi i GIE. Pertanto, le condizioni relative al rischio di distorsione della concorrenza e dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri erano soddisfatte. Il Tribunale ha di conseguenza respinto il motivo di ricorso vertente su un travisamento della qualificazione di una misura come aiuto di Stato. Il Tribunale ha esaminato, in secondo luogo, il recupero degli aiuti illegali e ha respinto i diversi motivi di ricorso dedotti dalle ricorrenti a tale riguardo. In particolare, esso ha escluso la presunta violazione del principio del legittimo affidamento. Le ricorrenti non erano infatti riuscite a dimostrare di aver ottenuto dalla Commissione assicurazioni precise, incondizionate e concordanti dalle quali si potesse desumere che il regime in questione non rientrava nella nozione di «aiuto di Stato». Inoltre, il Tribunale ha constatato che la Commissione, nella sua decisione, aveva preso in debita considerazione l'esigenza della certezza del diritto, il che l'aveva portata a limitare nel tempo il recupero degli aiuti illegali. Il recupero degli aiuti è stato infatti limitato a quelli concessi dopo la pubblicazione della decisione relativa ai GIE fiscali francesi che aveva posto fine a una situazione di incertezza giuridica derivante dalla decisione Brittany Ferries7 . A tale riguardo, il Tribunale constata che la Commissione non aveva errato nel ritenere che la pubblicazione di tale decisione avesse fatto cessare qualsiasi incertezza giuridica, dato che, in tale decisione, un regime analogo al regime spagnolo di tax lease era stato qualificato come aiuto di Stato. Oltretutto, il Tribunale ha sottolineato che la validità di tale constatazione non era messa in discussione da circostanze successive, quali una presunta inerzia della Commissione in relazione al regime in questione. Infine, il Tribunale ha respinto anche il motivo di ricorso vertente sulla violazione dei principi applicabili al recupero. Le ricorrenti criticavano la decisione della Commissione nella parte in cui essa ordinava il recupero dell'integralità degli aiuti presso gli investitori (i membri dei 6 Sentenze della Corte del 26 settembre 1996, Francia/Commissione (C-241/94, punto 23), del 29 giugno 1999, DM Transport (C-256/97, punto 27), del 18 luglio 2013, P (C-6/12, punto 27) e del 25 luglio 2018, Commissione/Spagna e a. (C-128/16 P, punto 55). Sentenze del Tribunale del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani/Commissione (T-254/00, T-270/00 e T-277/00, punto 97) e del 20 settembre 2019, Port autonome du Centre e de l'Ouest e a./Commissione (T-673/17, punto 188). 7 La decisione Brittany Ferries, adottata nel 2001, aveva potuto indurre gli operatori economici a ritenere che i vantaggi fiscali, come quelli accordati nell'ambito del regime spagnolo di tax lease, potessero configurare misure generali non costituenti aiuti di Stato. Tuttavia, secondo la Commissione, la situazione di incertezza giuridica è venuta meno con l'adozione di una decisione sui GIE fiscali francesi, pubblicata il 30 aprile 2007, che avrebbe dovuto indurre un operatore prudente e accorto a ritenere che un regime simile al regime spagnolo di tax lease potesse costituire un aiuto di Stato. www.curia.europa.eu GIE) sebbene una parte del vantaggio fiscale fosse stata traferita alle compagnie di trasporto marittimo. La Commissione aveva infatti deciso che le compagnie di trasporto marittimo non erano i beneficiari dell'aiuto, sicché l'ordine di recupero riguardava unicamente e integralmente gli investitori, unici beneficiari della totalità dell'aiuto per via della trasparenza fiscale dei GIE. Il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva errato nell'ordinare il recupero dell'integralità dell'aiuto presso gli investitori, sebbene essi avessero trasferito una parte del vantaggio ad altri operatori, in quanto questi ultimi non erano considerati beneficiari dell'aiuto. Sono infatti gli investitori che hanno effettivamente fruito dell'aiuto, dal momento che la normativa applicabile non imponeva loro il trasferimento di una parte dell'aiuto a terzi.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.
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