Sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e ordine di liberazione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
Pubblicato il 28/09/20 00:00 [Doc.8122]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Maria Genovese

La norma di cui all'art. 560 c.p.c. si applica anche ai casi di subentro del liquidatore nella procedura esecutiva già in corso, essendo questi tenuta a dare attuazione all'ordine di liberazione dell'immobile già emesso da giudice dell'esecuzione senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 605 c.p.c..

L'art. 103, comma 6, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale dispone la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili a causa della pandemia da Covid-19, non si applica alle attività di attuazione dell'ordine di liberazione o del decreto di trasferimento poste in essere ai sensi dell'art. 560 c.p.c. dal custode nell'ambito della procedura di espropriazione forzata.


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