Nullità della fideiussione ABI e contratti di leasing
Pubblicato il 01/10/20 00:00 [Doc.8137]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Daniel Polo Pardise

L'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa antitrust è sottratta alla disponibilità delle parti ed è suscettibile di rilievo anche officioso ex art. 1421 cc.

Con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 la Banca d'Italia, ha riconosciuto che "a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90;1" ed ha imposto ad ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario.

Le determinazioni della Banca d'Italia hanno riguardato specificamente il settore bancario e le ripercussioni significative sul mercato rilevante del credito conseguenti alla violazione dell'art. 2 della normativa Antitrust e all'intesa illecita.

Tali aspetti sono completamente estranei alla fattispecie in cui la garanzia si riferisca a contratti di leasing.


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