Determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge
Pubblicato il 05/10/20 00:00 [Doc.8153]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 15774 del 23/07/2020

Divorzio - Determinazione dell'assegno divorzile - Criteri di cui all'art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970 - Elargizioni liberali ricevute dal coniuge obbligato - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente -
Dott. PARISE Clotilde - rel. Consigliere -
Dott. CARADONNA Lunella - Consigliere -
Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27606/2015 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso lo studio dell'avvocato R. I., rappresentato e difeso dall'avvocato P. L., giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
P.P., elettivamente domiciliata in Roma, *, presso lo studio dell'avvocato C. A., rappresentata e difesa dall'avvocato C. G., giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3385/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/01/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 3385/2015 pubblicata il 7-8-2015 e notificata il 14-9-2015 la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Lecco, statuiva l'affidamento del figlio A. ad ambedue i genitori B.G. e P.P., con collocamento presso la madre, disponendo l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di maggior interesse per A. relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale e l'esercizio esclusivo da parte della madre delle decisioni di ordinaria amministrazione, nonchè incaricando il servizio sociale del Comune di Lecco di proseguire nel lavoro di sostegno e di mediazione dei genitori e di individuare le migliori strategie per una ripresa dei rapporti padre-figlio. La Corte territoriale poneva a carico del B. il pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie necessarie e opportune per il figlio, purchè previamente concordate con la madre e documentate, confermando nel resto la sentenza impugnata e compensando le spese del grado. La Corte territoriale, per quanto ancora di interesse, riteneva di dover confermare l'assegno divorzile stabilito in favore della P. in Euro 1.300 e quello di mantenimento per il figlio in Euro 3.000. Quanto all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, per un verso la Corte rilevava che solo in sede di precisazione delle conclusioni il B. aveva chiesto la revoca di tale contributo, senza indicare le ragioni sopravvenute idonee a modificare le sue precedenti richieste, e per altro verso, dopo avere esaminato le dichiarazioni fiscali delle parti e le deduzioni difensive del B., confermava la congruità dell'assegno divorzile determinato in primo grado a favore della P., con la finalità di garantire a quest'ultima un tenore di vita tendenzialmente simile a quello alla stessa garantito dal marito nel corso della convivenza coniugale, non disponendo la P. di risorse proprie per mantenere lo stesso tenore di vita, mentre il B. aveva notevolmente migliorato i propri redditi. Ugualmente congruo riteneva la Corte territoriale l'ammontare del contributo di mantenimento del figlio, di anni sedici alla data della sentenza della Corte territoriale, in considerazione delle esigenze di vita e di spesa più elevate correlate all'età adolescenziale del figlio, in modo da assicurargli un tenore di vita adeguato alle rilevanti disponibilità economiche del padre, il quale, a causa dell'interruzione dei rapporti con il figlio, non provvedeva in via diretta al suo mantenimento.
2. Avverso questo provvedimento B.G. propone ricorso, affidato a sette motivi, nei confronti di P.P., che resiste con controricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta "Violazione e/o omessa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 (poichè il Tribunale e la Corte d'Appello rispettivamente aumentavano e confermavano l'an dell'assegno divorzile in favore della sig.ra P. nonostante l'assenza dei relativi presupposti e nonostante il ricorrente avesse chiesto fin dal primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, la revoca di tale contributo e, per quanto riguarda il figlio, aumentavano e confermavano il mantenimento di quest'ultimo, nonostante l'assenza dei relativi requisiti e la richiesta di riduzione sempre proposta in sede di precisazione delle conclusioni". Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha applicato in maniera errata e distorta gli artt. 99 e 112 c.p.c., non effettuando alcuna indagine sulla correttezza dell'assegno di divorzio e di mantenimento del figlio, in quanto ha ritenuto proposte le domande di revoca del primo e riduzione del secondo solo in sede di precisazione delle conclusioni. Invece le relative allegazioni erano contenute negli atti di causa e comunque le domande modificate erano ammissibili perchè connesse alla vicenda sostanzialmente dedotta in giudizio, come da giurisprudenza di questa Corte, che richiama (in particolare Cass. S.U. n. 12310/2015).
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta "Violazione e/o omessa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, nonchè dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 (riconoscimento dell'assegno divorzile nonostante la manifesta insussistenza dei presupposti e requisiti richiesti dalla legge, mai provati da controparte, e comunque abnorme quantificazione degli assegni) e violazione e omessa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (omessa valutazione delle prove acquisite dimostranti l'insussistenza del diritto all'assegno divorzile e/o sua riduzione)". Deduce che la valutazione della congruità dell'assegno divorzile è stata effettuata in spregio ai dati reddituali, che trascrive nel ricorso, e alla capacità economica del ricorrente, senza bilanciamento tra le condizioni degli ex coniugi e valutazione ponderata e bilaterale dei criteri di cui al citato art. 5, nonchè senza che fosse dimostrato dalla ex moglie il tenore di vita in costanza di matrimonio. Ad avviso del ricorrente, la P. non aveva neppure allegato di essersi impegnata a reperire un'occupazione, nonostante la sua giovane età e la sua capacità di collocarsi utilmente sul mercato, mentre la Corte territoriale aveva affermato, senza motivazione, che l'ex moglie era oggettivamente impossibilitata a procurarsi mezzi tali da garantirle il precedente tenore di vita.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta "Violazione e omessa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, nonchè dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (irrilevanza dell'entità del patrimonio delle famiglie di appartenenza)". Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'entità dei patrimoni di appartenenza degli ex coniugi non rileva nella determinazione del quantum dell'assegno divorzile (Cass. n. 26197/2010).
4. Con il quarto motivo lamenta "Violazione e omessa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, nonchè dell'art. 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (errata applicazione del criterio della durata del matrimonio quale parametro per la quantificazione dell'assegno divorzile)". Si duole il ricorrente della mancata considerazione da parte della Corte territoriale della durata del matrimonio, che costituisce l'arco temporale nel quale devono essere collocati gli altri criteri, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass. n. 7295/2013).
5. Con il quinto motivo lamenta "Violazione, omessa e contraddittoria applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2967, 147, 148 c.c., art. 337 ter c.c., comma 4, nonchè della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (omessa motivazione nella determinazione dell'assegno di mantenimento del figlio minore in assenza di comprovate aumentate esigenze dello stesso e sulla base della sola disparità di risorse economiche dei genitori, omessa valutazione dell'onere probatorio a carico del richiedente)". Deduce che la Corte territoriale, nel confermare l'ammontare del contributo di mantenimento in favore del figlio minore stabilito dal Tribunale pari a Euro 3.000 mensili, ha statuito in maniera illogica ed incongrua, senza bilanciamento rispetto al reddito del padre, lavoratore cinquantenne con diritto a conservarsi un'esistenza dignitosa, nonchè senza che fossero dimostrate le effettive necessità del figlio, quattordicenne all'epoca della sentenza del Tribunale.
6. Con il sesto motivo lamenta "Violazione dell'art. 30 Cost., nonchè degli artt. 147, 148, 337 bis c.c. e L. n. 898 del 1970, art. 6 (omessa motivazione nella determinazione del cospicuo assegno di mantenimento del figlio minore senza motivare le ragioni giustificative di tale contributo particolarmente oneroso secondo il principio della sentenza Cass. civ. n. 10222/2009)". Si duole il ricorrente della valorizzazione, da parte della Corte d'appello, del mero squilibrio reddituale dei genitori, nella determinazione del contributo di mantenimento del figlio, senza motivare sulle specifiche esigenze del minore, così consentendo che un contributo così considerevole si tramutasse in contributo anche per l'ex coniuge.
7. Con il settimo motivo lamenta "Violazione degli artt. 147, 148, 337 bis c.c. e L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6 (omessa motivazione circa l'innalzamento degli assegni di mantenimento)". In subordine chiede che l'entità dei suddetti emolumenti sia stabilita come disposto in sede di separazione (di Euro 1.000 il contributo in favore dell'ex coniuge e di Euro 2.500 quello per il figlio).
8. In via preliminare deve essere disattesa la richiesta, formulata da parte controricorrente nella memoria illustrativa, di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il sopravvenuto accordo tra le parti, neppure menzionato nella memoria illustrativa del ricorrente, riguarda, secondo quanto allegato dalla stessa P., solo la questione dell'assegnazione della casa coniugale e non comporta affatto l'integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio, non avendo le parti neppure rassegnato conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 14657/2009 e Cass. n. 26299/2018).
9. Il primo motivo è inammissibile.
9.1. La censura non si confronta con l'iter motivazionale della sentenza impugnata. Con riferimento alla debenza e quantificazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, la Corte territoriale, pur rilevando che solo in sede di precisazione delle conclusioni, in primo grado, il ricorrente aveva chiesto la revoca di detto assegno, ha rigettato la suddetta richiesta in ragione della mancata indicazione, da parte del B., delle ragioni e circostanze sopravvenute idonee a giustificarla. Il ricorrente non svolge alcuna specifica censura in ordine alla suddetta ratio decidendi.
La doglianza è estranea alla ratio decidendi anche per ciò che concerne il contributo di mantenimento del figlio, posto che la Corte d'appello ha effettuato una motivata disamina sulla congruità dell'importo stabilito dal Tribunale a tale titolo, senza prendere in considerazione la questione della tardività della richiesta di modifica della domanda iniziale del padre.
10. I motivi secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
10.1. La giurisprudenza più recente di questa Corte ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. U., 11/07/2018, n. 18287; Cass., 23/01/2019, n. 1882).
10.2. La Corte d'appello non si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte, atteso che la valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi è stata effettuata con la finalità di consentire alla ex moglie, tramite l'assegno divorzile, il mantenimento del tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio ("l'appellata non dispone di risorse proprie per poter provvedere autonomamente al mantenimento di tale tenore di vita", pag. n. 5 della sentenza impugnata). Tale affermazione non è corretta, alla stregua dell'innovativo orientamento interpretativo di questa Corte, avendo, peraltro, lo stesso giudice di appello accertato che la donna svolge comunque un'attività lavorativa stabile (insegnante).
Inoltre la Corte territoriale, nel ritenere che la P. avesse sacrificato le possibilità di lavorare anche come architetto, per dedicarsi esclusivamente al figlio, non ha tuttavia precisato per quanto tempo ciò sia avvenuto, in relazione all'età del medesimo figlio, e se detto sacrificio sia stato, giustificatamente, definitivo ed irreversibile. Neppure sono stati presi in considerazione dalla Corte d'appello la durata del matrimonio e l'eventuale contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare.
Fondata, infine, è anche la doglianza attinente alle elargizioni in denaro del padre del B., di cui la Corte d'appello ha tenuto conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, atteso che, invece, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 (Cass. n. 7601/2011 e Cass. n. 10380/2012).
Resta da aggiungere che, come di recente pure precisato da questa Corte (Cass. n. 11178/2019), la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perchè si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio.
11. I motivi quinto e sesto sono infondati.
11.1. La costante giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio - desumibile dall'art. 337 ter c.c., comma 4 (applicabile in tema di divorzio, ex art. 337 bis c.c.) - secondo cui sussiste a carico dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendo il giudice tenere conto, nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. 17089/2013; Cass. 4811/2018).
11.2. La Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi, avendo tenuto conto delle accresciute esigenze del figlio, sedicenne alla data della decisione d'appello, accertate in via presuntiva, rispetto all'epoca della separazione (sette anni), sicchè l'assegno - stabilito all'epoca in Euro 2.500,00 - è stato aumentato nella cifra di Euro 3.000,00, pari all'incirca all'applicazione dell'aggiornamento Istat, nonchè in considerazione dell'elevato reddito goduto dal padre, del tenore di vita tenuto durante la convivenza, e della mancanza di un contributo diretto da parte del padre, a causa dell'interruzione dei rapporti con il figlio.
La valutazione in ordine alle accresciute esigenze del figlio può effettuarsi anche in via presuntiva e si risolve in apprezzamento di fatto del Giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, ove idoneamente motivato (Cass. S.U. n. 8053/2014), come nella specie.
12. Il settimo motivo è inammissibile, atteso che si traduce non in un'impugnazione della sentenza di appello, bensì in una richiesta diretta a questa Corte di provvedere alla riduzione degli assegni per cui è causa e, quindi, di effettuare, inammissibilmente, accertamenti di merito.
13. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i motivi secondo, terzo e quarto meritano accoglimento, dichiarati inammissibili il primo e il settimo e rigettati il quinto e il sesto, con la cassazione della sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
14. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi secondo, terzo e quarto, dichiarati inammissibili il primo e il settimo e rigettati il quinto e il sesto, cassa la sentenza impugnata, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020


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