L'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 (Sentenza Lexitor)
Pubblicato il 06/10/20 09:01 [Doc.8154]
di Redazione IL CASO.it


Segnlazione e massima dell'Avv. Paolo Fiorio

L'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB in conformità alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE 11 settembre 2019 C 383-18 ("Sentenza Lexitor") non comporta l'applicazione diretta della direttiva nei rapporti tra i privati (c.d. effetto orizzontale) in quanto si tratta di norma di recepimento della Direttiva che deve essere interpretata in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia con il solo limite del divieto per il giudice nazionale di fornire un'interpretazione contra legem.

L'interpretazione dell'articolo 125-sexies t.u.b. in conformità alla direttiva ed alla Sentenza Lexitor e la conseguente riduzione di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, ivi compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto, non comporta un'interpretazione contra legem ed è vincolante per il giudice nazionale:
- in ragione della formulazione letterale della norma interna la quale, fa riferimento alla riduzione del costo totale del credito che, alla luce delle definizioni contenute all'art. 3 lett. g) della Direttiva 2008/48 e all'art. 121, primo comma lett. e), non ammette alcuna distinzione tra voci di costo recurring e up-front non maturate nel corso della durata del contratto e riproduce fedelmente l'art. 16 della Direttiva, distinguendosene solo per il termine "pari a" in luogo di che "comprende", distinzione da ritenersi del tutto irrilevante in quanto l'espressione "pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto" individua un metodo di calcolo proporzionale per la riduzione di tutti i costi in ragione della durata residua del prestito;
- in ragione del criterio storico e sistematico in quanto la Direttiva 2008/48, diversamente dalla Direttiva 102/87 che stabiliva che il consumatore, in caso di estinzione anticipata, avesse diritto ad un'equa riduzione, prevede una riduzione del costo totale del credito in ragione della durata del contratto, perseguendo così un innalzamento della tutela del consumatore per la riduzione di tutte le voci di costo, anche considerato che la restituzione delle "prestazioni non godute" poteva già trovare fondamento nell'applicazione dell'art. 1373, co. 2, e 2033 c.c.;
- in ragione del criterio finalistico in quanto la Direttiva persegue la finalità di tutela del consumatore quale soggetto debole che si trova in una situazione di inferiorità rispetto all'intermediario che può determinare come crede i costi recurring e quelli up-front.


© Riproduzione Riservata