Un po' di chiarezza intorno all'art. 119 t.u.b.
Pubblicato il 09/10/20 20:15 [Doc.8170]
di Redazione IL CASO.it


Massime a cura della Dott.ssa Manuela Natale

Tribunale di Bari (ord.), 7 ottobre 2020 - G.U. Michele De Palma

Rapporti bancari - Trasparenza - Diritto alla documentazione del fideiussore e poi erede del defunto titolare del rapporto bancario - Limite decennale di cui all'art. 119, comma 4°, t.u.b. - Esclusione - Obbligo della banca di consegna al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto

In capo al soggetto che sia stato dapprima fideiussore e poi erede del defunto titolare del rapporto bancario sussiste la legittimazione a richiedere copia della documentazione relativa al predetto rapporto.

La richiesta della documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all'art. 119, comma 4°, t.u.b., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinaria, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.

La banca, in base al combinato disposto dei commi 1° e 2° dell'art. 119 t.u.b., e? tenuta a consegnare al cliente copia degli estratti conto e scalari durante il rapporto e alla sua scadenza con termine prescrizionale ordinario decorrente dalla chiusura del rapporto, dal momento che la richiesta della documentazione contabile di sintesi non soggiace al limite decennale ex art. 119, comma 4°, t.u.b.


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