Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere della mediazione civile grava sull’opponente
Pubblicato il 10/12/15 09:26 [Doc.818]
di Redazione IL CASO.it


Cass. Civ., sez. III, sentenza 3 dicembre 2015 n. 24629 (Pres., rel. Vivaldi)

PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO – OPPOSIZIONE – ONERE DELLA MEDIAZIONE EX ART. 5 DLGS 28 DEL 2010 – PARTE ONERATA – PARTE OPPOSTA – ESCLUSIONE – PARTE OPPONENTE - SUSSISTE

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 2010, è la parte opponente: infatti, è proprio l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.


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