Opposizione a decreto ingiuntivo: lâonere della mediazione civile grava sullâopponente
Pubblicato il 10/12/15 09:26 [Doc.818]
di Redazione IL CASO.it
Cass. Civ., sez. III, sentenza 3 dicembre 2015 n. 24629 (Pres., rel. Vivaldi)
PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO â OPPOSIZIONE â ONERE DELLA MEDIAZIONE EX ART. 5 DLGS 28 DEL 2010 â PARTE ONERATA â PARTE OPPOSTA â ESCLUSIONE â PARTE OPPONENTE - SUSSISTE
Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue lâopposizione, la parte su cui grava lâonere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 2010, è la parte opponente: infatti, è proprio lâopponente che ha il potere e lâinteresse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. Eâ dunque sullâopponente che deve gravare lâonere della mediazione obbligatoria perché è lâopponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dellâopponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo lâonere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà lâopposizione allo stesso decreto ingiuntivo.
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