La risposta all'interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema decisivo per decine di migliaia di società
Pubblicato il 15/10/20 17:39 [Doc.8194]
di Fondazione Nazionale dei Commercialisti


Roma, 15 ottobre 2020 - "La risposta fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, all'interrogazione del senatore Andrea De Bertoldi, fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma". E' quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

Nell'interrogazione citata dal presidente dei commercialisti, De Bertoldi aveva chiesto chiarimenti circa l'interpretazione in sede applicativa dell'articolo 51-bis del decreto legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 nel luglio di quest'anno, che posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile - giugno 2022) l'obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d'impresa del 2019.

Secondo il MEF "si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini. Per chi avesse già provveduto, il Mef afferma che "non pare intervenire alcun elemento innovativo". La norma, spiega nella sua risposta il Ministero, "indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l'obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore".

"La risposta del Mef - sostiene Miani - chiarisce in sostanza, come da noi sostenuto e auspicato, che l'articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell'entrata in vigore dell'art. 51 - bis".

Dell'argomento si occupa diffusamente anche il documento di ricerca "Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi", diffuso oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti.

IN ALLEGATO IL DOCUMENTO INTEGRALE DEI COMMERCIALISTI


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