Fondi comuni immobiliari di investimento ed esenzione IVA
Pubblicato il 12/12/15 09:43 [Doc.821]
di Redazione IL CASO.it


Corte di giustizia della Comunità europea, 9 dicembre 2015.

Rinvio pregiudiziale – Sesta direttiva IVA – Esenzioni – Articolo 13, parte B, lettera d), punto 6 – Fondi comuni d’investimento – Nozione – Investimenti immobiliari – Gestione di fondi comuni d’investimento – Nozione – Amministrazione effettiva di un immobile

L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, deve essere interpretato nel senso che società d’investimento come quelle di cui al procedimento principale, in cui è raccolto capitale ad opera di più di un investitore che sopporta il rischio connesso alla gestione del patrimonio riunito nelle società medesime al fine cdell’acquisto, della detenzione, della gestione e della vendita di beni immobili per conseguirne un profitto, che perverrà a tutti i detentori delle quote in forma di distribuzione di un dividendo e di un vantaggio dovuto all’aumento del valore della loro partecipazione, possono essere considerate «fondi comuni d’investimento», ai sensi di tale disposizione, a patto che lo Stato membro interessato abbia assoggettato tali società a una vigilanza statale specifica.

L’articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «gestione» contenuta in tale disposizione non riguarda l’amministrazione effettiva dei beni immobili di un fondo comune d’investimento.


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