
Fallimento e affitto di azienda: il credito da equo indennizzo diviene certo soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore
Pubblicato il 03/11/20 00:00 [Doc.8250]
di Redazione IL CASO.it
Il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall.,pur collegato al contratto di affitto di azienda, diviene certo soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché non è suscettibile di compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall. con i contrapposti crediti , norma che postula la preesistenza dei crediti da compensare rispetto all'apertura della procedura concorsuale.
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