Liquidazione del Patrimonio ex l. 3/2012 e inammissibilità delle domande tardive
Pubblicato il 17/11/20 08:49 [Doc.8327]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca
Tribunale di Ancona 14 novembre 2019 - est. Mantovani
Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini
Sovraindebitamento - Liquidazione del Patrimonio - Insinuazione tardiva del credito - Inammissibilità
L'accertamento del passivo nella liquidazione del patrimonio è stato ricostruito secondo una procedura propria e autonoma che non prevede espressamente le domande tardive,
tenuto conto infatti che nella l. 3/2012 manca la previsione di un termine entro il quale le domande di insinuazione tardive possano essere fatte valere né è menzionata l'esistenza di creditori tardivi.
La ratio sottesa alla scelta legislativa potrebbe ben essere rivenuta nell'autonomia concessa al liquidatore quale organo deputato a fissare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione, nonché di rivendicazione e di restituzione; tale discrezionalità consente al liquidatore di indicare il termine per la presentazione delle domande anche in considerazione delle esigenze della singola procedura, per cui la valutazione ex ante del termine da parte del liquidatore è da ritenere vincolante per i creditori che vogliano insinuarsi al passivo della Liquidazione. Peraltro, la lacunosità della l.3/2012 non consenta nella specie di procedere all'applicazione analogica della normativa fallimentare in assenza dei presupposti di legge.
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