Legge di stabilità : applicazione dellâart. 281-sexies c.p.c. nel rito collegiale
Pubblicato il 26/12/15 17:00 [Doc.835]
di Redazione IL CASO.it
Art. 1-ter, comma I, ultimo periodo, Legge 89 del 2001
"Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dellâarticolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando lâudienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale."
Il Tribunale di Milano aveva rimesso alla Corte Costituzionale proprio la questione relativa alla impossibilità di applicare lâart. 281-sexies c.p.c. nel rito collegiale, come omissione sospettabile di incostituzionalità , per violazione dellâart. 111 Cost., poiché lesiva del principio di ragionevole durata del processo.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 11 - 12 dicembre 2013 (Est. G. Buffone)
Definizione del procedimento con riserva di collegialità â Applicabilità dellâart. 281-sexies c.p.c. â Esclusione â Manifesta irragionevolezza â Dubbi di costituzionalità â Rimessione alla Corte Costituzionale (art. 189 c.p.c.)
Eâ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellâart. 189 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 111 Cost., nella parte in cui non prevede che «il giudice può decidere la causa ai sensi dellâarticolo 281-sexies».
La Corte Costituzionale, con ordinanza del 26 novembre 2014 n. 266 aveva dichiarato inammissibile la questione sollevata poiché: «lâintervento richiesto assume il carattere di una ânovità di sistemaâ, che si pone al di fuori dellâarea del sindacato di legittimità costituzionale, ed è rimesso alle eventuali soluzioni di riforma affidate, in via esclusiva, alle scelte del legislatore».
Corte Cost., ordinanza 26 novembre 2014 n. 266 (Pres. Napolitano, rel. Criscuolo)
Definizione del procedimento con riserva di collegialità â Applicabilità dellâart. 281-sexies c.p.c. â Esclusione â Manifesta irragionevolezza â Dubbi di costituzionalità â Inammissibilità della questione
Eâ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellâart. 189 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 111 Cost., nella parte in cui non prevede che «il giudice può decidere la causa ai sensi dellâarticolo 281-sexies»: lâintervento richiesto assume il carattere di una ânovità di sistemaâ, che si pone al di fuori dellâarea del sindacato di legittimità costituzionale, ed è rimesso alle eventuali soluzioni di riforma affidate, in via esclusiva, alle scelte del legislatore»
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