Legge di stabilità: applicazione dell’art. 281-sexies c.p.c. nel rito collegiale
Pubblicato il 26/12/15 17:00 [Doc.835]
di Redazione IL CASO.it


Art. 1-ter, comma I, ultimo periodo, Legge 89 del 2001

"Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale."

Il Tribunale di Milano aveva rimesso alla Corte Costituzionale proprio la questione relativa alla impossibilità di applicare l’art. 281-sexies c.p.c. nel rito collegiale, come omissione sospettabile di incostituzionalità, per violazione dell’art. 111 Cost., poiché lesiva del principio di ragionevole durata del processo.


Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 11 - 12 dicembre 2013 (Est. G. Buffone)
Definizione del procedimento con riserva di collegialità – Applicabilità dell’art. 281-sexies c.p.c. – Esclusione – Manifesta irragionevolezza – Dubbi di costituzionalità – Rimessione alla Corte Costituzionale (art. 189 c.p.c.)

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 189 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 111 Cost., nella parte in cui non prevede che «il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies».


La Corte Costituzionale, con ordinanza del 26 novembre 2014 n. 266 aveva dichiarato inammissibile la questione sollevata poiché: «l’intervento richiesto assume il carattere di una “novità di sistema”, che si pone al di fuori dell’area del sindacato di legittimità costituzionale, ed è rimesso alle eventuali soluzioni di riforma affidate, in via esclusiva, alle scelte del legislatore».

Corte Cost., ordinanza 26 novembre 2014 n. 266 (Pres. Napolitano, rel. Criscuolo)
Definizione del procedimento con riserva di collegialità – Applicabilità dell’art. 281-sexies c.p.c. – Esclusione – Manifesta irragionevolezza – Dubbi di costituzionalità – Inammissibilità della questione

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 189 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 3, 111 Cost., nella parte in cui non prevede che «il giudice può decidere la causa ai sensi dell’articolo 281-sexies»: l’intervento richiesto assume il carattere di una “novità di sistema”, che si pone al di fuori dell’area del sindacato di legittimità costituzionale, ed è rimesso alle eventuali soluzioni di riforma affidate, in via esclusiva, alle scelte del legislatore»


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