Ecco le modifiche URGENTI alla legge fallimentare
Pubblicato il 21/11/20 10:16 [Doc.8352]
di Redazione IL CASO.it


Art. X
(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 110:
1) al primo comma, primo periodo, la parola "ed" è sostituita dalle seguenti: ", nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile,";
2) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma costituisce giusta causa di revoca del curatore.".

b) all'articolo 111:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili e sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma:
1) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta di sospensione depositata ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;
2) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163;
3) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.";
2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.".

c) all'articolo 163-bis, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente: "Dopo la presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma e sino alla presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'articolo 161 commi secondo e terzo o della domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, il tribunale può autorizzare in caso di urgenza gli atti di alienazione e di affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.".



d) all'articolo 180, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.";

e) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento.".

f) all'articolo 182-quinquies:
1) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.";
2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori".

g) l'articolo 182-septies è sostituito dal seguente:
"ART. 182-septies
(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)
La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
Ai fini di cui al primo comma occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al comma precedente.
In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.".

h) dopo l'articolo 182-septies sono aggiunti i seguenti:
"ART. 182-octies
(Convenzione di moratoria)
La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
Ai fini di cui al primo comma occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
ART. 182-novies
(Accordi di ristrutturazione agevolati)
1. La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.".

i) all'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole "un anno" sono sostituite dalle parole "due anni".

2. Le disposizioni di cui al primo comma, lettera b), si applicano alle procedure introdotte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), si applicano ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al primo comma, lettera h), si applicano alle comunicazioni di convenzione di moratorie e ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni di cui al primo comma, lettera i), si applicano ai piani presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. XX
(Modifiche urgenti al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40)
1. All'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. XXX
(Estensione del termine di cui all'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento.


MOTIVAZIONE
Il presente intervento normativo introduce alcuni importanti modifiche alla legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 - anticipando alcune disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, la cui immediata applicazione si ritiene possa agevolare l'imprenditore in crisi nella attuale situazione di emergenza epidemiologica che, come ben noto, ha significative ricadute su un notevole numero di attività imprenditoriali.
La ratio delle norme è quella di ampliare le possibilità di accesso alle procedure e, più in generale, a tutti gli strumenti alternativi al fallimento, nella prospettiva del risanamento dell'impresa o, quantomeno, di salvataggio dell'azienda attraverso una sua pronta cessione ad un soggetto diverso da quello in crisi.
Si tratta in particolare di norme dirette ad agevolare l'immissione di liquidità sul mercato da parte delle procedure fallimentari pendenti mediante la ripartizione delle somme ottenute dalla parziale liquidazione del patrimonio o dal recupero di risorse nell'interesse della massa dei creditori.
Si interviene inoltre sui costi delle procedure di composizione della crisi, al fine di contenerne l'onerosità, previa modifica della disciplina dei crediti prededucibili; su una maggiore agilità degli atti di liquidazione da compiere nel periodo che precede la presentazione del piano di concordato in continuità aziendale o il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, nel periodo compreso tra il deposito del ricorso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma e la presentazione della proposta di concordato o degli accordi di ristrutturazione o, in base ad una norma di recente approvata, di un piano di risanamento attestato ex articolo 67, terzo comma, lett. d), riconoscendo al debitore che sia già stato interessato da una domanda di fallimento un margine temporale più ampio di quello previsto dall'attuale disciplina.
Gli ulteriori interventi sono volti ad agevolare l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione consentendo che il Tribunale emetta tale pronuncia anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali ed assistenziali ogni qual volta la proposta sia comunque conveniente per tali creditori (che non otterrebbero dunque maggiori somme dal successivo fallimento).
Sono inoltre introdotte deroghe ai principi della cristallizzazione del passivo e della scadenza dei debiti al momento del deposito della domanda di concordato consentendo un parziale pagamento dei lavoratori - i cui crediti sono comunque assistiti dal più alto grado privilegio, quello di cui all'articolo 2751 bis n. 1 del codice civile - e la prosecuzione dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito.
Anche le maglie di accesso agli accordi di ristrutturazione vengono allargate, previa l'anticipazione dell'entrata in vigore degli istituti, previsti nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, degli accordi ad efficacia estesa e degli accordi agevolati.
Ancora, la convenzione di moratoria, oggi ammessa per i soli intermediari finanziari rappresentanti la metà dell'indebitamento complessivo, viene estesa ai crediti di qualsiasi natura.
Infine, con un orizzonte temporale coincidente con la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, è previsto che all'imprenditore in crisi sia consentito di ottenere termini più ampi per la presentazione della proposta di concordato o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione nel caso di pendenza, nei suoi confronti, di un'istanza di fallimento, e viene dilatato il termine entro il quale sia consentito uscire dalla fase introdotta con il ricorso ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della legge fallimentare ricorrendo all'ulteriore strumento di composizione della crisi del piano attestato di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare.

In particolare, l'intervento apporta le seguenti innovazioni (articolo X, primo comma):
- alla lettera a), viene inserito il meccanismo di incentivazione dei curatori alla predisposizione dei progetti parziali di ripartizione, prevedendo espressamente che la mancata esecuzione costituisca giusta causa di revoca del curatore, in modo da accelerare la distribuzione delle liquidità oggi presenti nei fallimenti a beneficio dei creditori;
- alla lettera b), viene modificata la disciplina dei crediti prededucibili;
- alla lettera c) viene introdotta nella disciplina del concordato con riserva, la possibilità per il debitore di essere autorizzato al compimento di atti dismissivi del patrimonio senza fare ricorso alle procedure competitive;
- alla lettere d) ed e), viene introdotto il meccanismo di superamento della mancata adesione dell'amministrazione finanziaria agli accordi di ristrutturazione ed ai concordati preventivi in modo da agevolare l'accesso a tali forme di soluzione alternativa alla crisi di impresa;
- alla lettera f), vengono introdotte nella disciplina del concordato preventivo sia la possibilità per il tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alla mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato, in caso di continuità, sia la possibilità di proseguire il rimborso dei mutui con garanzia reale gravante sui beni strumentali all'esercizio dell'impresa;
- alla lettera g), viene modificata la disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa eliminando l'attuale limitazione ai soli intermediari finanziari ed estendendo la disciplina a tutte le categorie di creditori;
- alla lettera h), viene fatta oggetto di specifica disciplina la convenzione di moratoria, anche in questo caso estendendone l'operatività a tutti i creditori; viene inoltre, con l'aggiunta di un nuovo articolo, agevolata la possibilità per il debitore di fare ricorso agli accordi di ristrutturazione dimezzando, alle condizioni indicate nella norma, la percentuale dei creditori aderenti;
- alla lettera i), viene estesa la durata della moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati che può essere inserita nel piano di concordato preventivo con continuità aziendale.
I commi da 2 a 5 dello stesso articolo recano disposizioni transitorie.

Con l'articolo XX si interviene sull'articolo 9, comma 5-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 e viene estesa al 31.12.2022 la possibilità - per l'imprenditore che ha ottenuto il termine previsto dall'articolo 161, sesto comma, legge fallimentare o dall'articolo 182-bis, settimo comma, legge fallimentare - di fare ricorso ad un piano attestato di risanamento rinunciando a dette procedure.

Con l'articolo XXX viene infine ampliato, limitatamente al periodo emergenziale collegato alla pandemia in corso, il termine massimo che può essere concesso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, legge fallimentare in pendenza di istanza di fallimento.


© Riproduzione Riservata