Falsa fatturazione e caratteristiche della connessione teleologica tra reati tributari.
Pubblicato il 26/11/20 07:03 [Doc.8366]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima dell'Avv. Arturo Pardi - Studio Legale Baronciani-Pardi Pesaro.

Tribunale di Pesaro, sez penale, GUP 11.2.2020 EST dr.Daniele Gasparini.

La connessione tra reati ex art. 12 comma 1 lett. c) c.p.p., secondo la giurisprudenza prevalente, idonea anche a spostare la competenza per territorio, non necessita dell'identità tra autore del reato-mezzo ed autore del reato-fine.

Il diritto penale tributario, tuttavia, sanziona, in modo specifico, condotte offensive idonee ad incidere sulla capacità contributiva.

In materia tributaria penale l'applicazione dell'art. 16 c.p.p. richiede l'individuazione, in concreto, del legame finalistico tra la condotta di emissione della fattura (autore del reato mezzo) e quella di colui che commette il reato dichiarativo (autore del reato fine) posta in essere da soggetti diversi.

In mancanza di tale prova trova applicazione l'art. 18 del D. Lgvo n. 74/2000 che individua la competenza territoriale nel domicilio fiscale di colui che utilizza in dichiarazione il documento fittizio in relazione ai delitti previsti dal Capo I del D. Lgvo 74/2000 (reati in tema di dichiarazione).

(La difesa degli imputati accusati del reato di cui all'art. 2 del D. Lgvo 74/2000 con domicilio fiscale in Pesaro, sulla base della sussistenza di connessione teleologica tra i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fiscale fraudolenta, eccepivano la competenza per connessione del tribunale di urbino ove pende il processo nei confronti degli emittenti di fatture ex art. 8, in relazione al quale la competenza per territorio va determinata, in via principale, nel luogo in cui il reato è stato consumato.)


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