Servizio disciplinare magistrati - Esame testimoniale da remoto
Pubblicato il 05/12/20 00:00 [Doc.8375]
di Redazione IL CASO.it


Ordine di servizio del Procuratore generale n. 53 del 2020, che dispone che nel corso delle indagini nel procedimento disciplinare, il magistrato delegato alle stesse, nel caso in cui non ritenga di procedere ad assumere informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini mediante rogatoria, può procedere al compimento di tale atto dall'ufficio della Procura Generale della Corte di cassazione, avvalendosi del collegamento da remoto, audio-video, mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione ed il collegamento audio-video Microsoft Teams.

PROCURA GENERALE della Corte di cassazione
Roma, 16 novembre 2020

ORDINE DI SERVIZIO N. 53/2020 IL PROCURATORE GENERALE

Visto l'art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
rilevato che il richiamato art. 23 prevede, al comma 2, che nel corso delle indagini preliminari, per il periodo indicato al comma 1, tenuto conto delle esigenze conseguenti alla situazione di emergenza sanitaria, è possibile avvalersi di collegamenti da remoto, osservando le modalità nello stesso stabilite, «per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza»;
ritenuto che, in virtù dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006 per l'attività di indagine nel procedimento disciplinare «si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale», sicché tale rinvio rende applicabile nell'arco temporale di cui al richiamato art. 23, comma 1, anche il comma 2 di detta norma e, in particolare, consente di assumere informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini mediante la modalità da remoto;
ritenuto che appare necessario stabilire detta modalità di assunzione delle informazioni nella fase delle indagini nel procedimento disciplinare, nell'osservanza ed in applicazione del citato art. 23, comma 2;
sentito il Procuratore Generale Aggiunto;
dispone - nel corso delle indagini nel procedimento disciplinare, il magistrato delegato alle stesse, nel caso in cui non ritenga di procedere ad assumere informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini mediante rogatoria, può procedere al compimento di tale atto dall'ufficio della Procura Generale della Corte di cassazione, avvalendosi del collegamento da remoto, audio-video, mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione ed il collegamento audio-video Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia, idonea a garantire la segretezza dell'atto;
- la segreteria provvede a citare colui il quale deve essere assunto a sommarie informazioni, con l'avviso che l'atto sarà svolto alla data ed ora indicata presso l'ufficio della Procura della Repubblica (che andrà identificata in quella più vicina al luogo di residenza del predetto), ovvero, se questi sia un magistrato, presso l'ufficio giudiziario al quale è assegnato, mediante collegamento da remoto;
- avuta la presenza della persona da cui devono essere assunte informazioni nell'ufficio della Procura della Repubblica, ovvero, se sia un magistrato, presso l'ufficio giudiziario come sopra individuati, alla data ed all'ora indicati nell'avviso a comparire la Segreteria disciplinare avvierà il collegamento audio-video tramite software Microsoft Teams:
- l'esaminando dovrà essere assistito da un assistente giudiziario o da un cancelliere in servizio presso l'ufficio giudiziario nel quale egli si è recato, che procederà all'identificazione del predetto, assistendo allo svolgimento dell'atto per la sua intera durata, garantendo che nella stanza in cui la stessa si trovano non vi siano e non accedano altre persone, assicurando in tal modo la segretezza dello stesso;
- attivato il collegamento, avuta la presenza del P.M. delegato al compimento dell'atto e del cancelliere o assistente giudiziario che l'assiste alla redazione del verbale integrale (e quindi con fonoregistrazione e redazione di verbale riassuntivo) oppure in forma riassuntiva, secondo le disposizioni del P.M. procedente;
- il cancelliere o l'assistente giudiziario che assiste l'esaminando provvede all'identificazione di entrambi e ne dà atto al cancelliere o all'assistente giudiziario che assiste il P.M. e che, sotto la direzione di quest'ultimo, procede alla verbalizzazione con le seguenti modalità:
- dà atto della modalità di collegamento da remoto utilizzata;
- provvede all'identificazione della persona da esaminare, dando conto dell'identificazione a tal fine effettuata dal cancelliere o dall'assistente giudiziario che è presente nell'ufficio dove la stessa si trova e che l'assiste;
- dà atto che si procede a distanza, mediante la modalità da remoto, per ragioni di sicurezza, stante l'emergenza sanitaria in corso e che l'atto non può essere registrato con nessun mezzo audiovisivo;
- attesta il regolare funzionamento del collegamento audiovisivo e l'idoneità dello stesso a consentire alla persona assunta ad informazioni di vedere ed interloquire con il P.M. e di udire chiaramente le domande rivoltegli;
- redige il verbale, sotto la direzione del P.M., e all'esito ne dà lettura alla persona assunta ad informazioni e, ottenuta l'approvazione in ordine al contenuto del medesimo, dà atto dell'impossibilità di questa di sottoscriverlo, in quanto non presenti fisicamente. Il verbale è quindi sottoscritto dal P.M. e dal cancelliere che lo assiste.


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