Inammissibilità del reclamo, per difetto di interesse, avverso l'istanza sospensione dell'esecuzione forzata.
Pubblicato il 09/12/20 08:54 [Doc.8417]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Giueppe Rebecca.

Laddove l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c. sia stata ritenuta ammissibile e rigettata dal giudice dell'esecuzione, in difetto di tempestiva introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato, il reclamo avverso l'ordinanza stessa è inammissibile per difetto di interesse, posto che l'unica possibilità di stabilizzazione della sospensione richiesta in sede di reclamo è conseguibile con l'accoglimento dell'opposizione in sede di merito.


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