Ripetibilità dell'addizionale sulle accise applicate sulla fornitura dell'energia elettrica
Pubblicato il 18/12/20 09:16 [Doc.8470]
di Redazione IL CASO.it


Quando il cliente finale agisca in ripetizione contro il proprio fornitore per ottenere la restituzione della addizionale sulla accisa applicata alla fornitura della corrente elettrica sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Come statuito dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione è illegittima l'addizionale prevista dall'art. 6 comma 2 della L. 511/1988 in assenza di una finalità specifica di tale addizionale e che si risolva quindi in una imposta destinata ad alimentare la fiscalità generale indistinta.

Diversamente dalla domanda rivolta dal cliente al fornitore, la domanda di rimborso rivolta dal fornitore all'Amministrazione finanziaria finalizzata ad essere rimborsato di quanto restituito al cliente a seguito di soccombenza appartiene alla cognizione del giudice tributario.

Al fine di ottenere il rimborso di quanto restituito al cliente finale, il fornitore, prima di poter richiedere il rimborso ai sensi dell'art. 14 TUA in relazione all'art. 56 TUA all'Amministrazione finanziaria, deve previamente risultare soccombente nel giudizio azionato dal cliente.


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