Piano del consumatore e meritevolezza quando il proponente continua ad ottenere credito bancario
Pubblicato il 21/12/20 00:00 [Doc.8472]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione dell'Avv. Antonio Fico.
Massima della Dott.ssa Gioia Battipaglia.
Il piano presentato dal consumatore nella procedura di sovraindebitamento deve essere omologato in presenza del requisiti soggettivo (qualifica di consumatore), del requisito oggettivo (esistenza del sovraindebitamento) e del cd. criterio di meritevolezza. Quest'ultimo requisito deve ritenersi esistente in tutti i casi in cui il finanziamento, nonostante il reddito del consumatore e prestiti pregressi, continua ad essere concesso dalla banca.
L'art. 124-bis del Testo Unico Bancario pone, infatti, a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd. merito creditizio del consumatore, non potendo, successivamente, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficolta? economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.
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