Valutazione del merito creditizio e meritevolezza. Fattibilità del piano: cessione del credito e pagamento in prededuzione in favore dell'OCC.
Pubblicato il 21/12/20 00:00 [Doc.8473]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Antonio Fico.
Massima della Dott.ssa Gioia Battipaglia.

L'art. 124 bis T.U.B. impone al finanziatore l'obbligo, da un lato, di acquisire informazione relative alla situazione finanziaria del richiedente e, dall'altro, di negare il prestito laddove non sostenibile, tenuto conto del reddito disponibile e dell'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Ne consegue che il sovraindebitamento, derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B., e? riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

Dunque, la valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore è elemento idoneo a fondare l'esistenza della meritevolezza del debitore ai fini dell'omologa.

Non risulta, inoltre, essere d'ostacolo alla fattibilità del Piano né la cessione del credito ad opera del consumatore, né il pagamento in prededuzione delle somme determinate in favore dell'OCC.


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