Covid-19 e festività: Ecco il decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020.
Pubblicato il 21/12/20 08:37 [Doc.8477]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Giorgio Stefano Alessi.

E' stato pubblicato il decreto-legge n. 172 del 18 dicembre 2020, in vigore dal 19 dicembre, che introduce, dal 24 dicembre e fino al 6 gennaio 2021, ulteriori misure restrittive rispetto a quelle già previste dal 21 al 15 di gennaio 2021 dal DL. 158 del 2 dicembre 2020 e dall DPCM del 3 dicembre 2020 . Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021) lo spostamento verso le abitazioni private viene infatti consentito una sola volta al giorno, dalle ore 5 alle 22, verso una sola abitazione che si trova nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi in tale abitazioni, ad esclusione dei minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale, e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In tali giorni si applicano le misure e i divieti previsti per le zone a massimo rischio di cui all'articolo 3 del citato DPCM 3 dicembre 2020 (cd. aree rosse), mentre nei restanti giorni quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cd. aree arancioni). Sono previste eccezioni a favore dei piccoli comuni, vale a dire con popolazione al di sotto dei 5 mila abitanti, essendo consentiti gli spostamenti al di fuori degli stessi fino ad una distanza di massimo 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni in cui si applicano i divieti di cui all'articolo 2 (cd. aree arancioni), sono vietati, salvo misure territoriali più restrittive (v. Ordinanza del 17 dicembre 2020 della Regione Veneto che vieta lo spostamento intracomunale dalle ore 14), gli spostamenti in aree territoriali di regioni diverse, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio. Bar, ristoranti e altre attività di ristorazione rimangono chiusi (eccetto che per le consegne a domicilio e per l'asporto), mentre possono operare le attività commerciali negli orari già consentiti e nel rispetto delle misure di distanziamento. Nei giorni festivi e prefestivi sopra indicati, oltre ai predetti divieti, vengono vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi della stessa Regione, e sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi, oltre che i servizi alla persona (parrucchierie e lavanderie). Rimane comunque consentito lo svolgimento sia di attività motoria, individualmente e in prossimità della propria abitazione, rispettando comunque il distanziamento e con l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione, e di attività sportiva, ma anche in questo caso solo in forma individuale ed esclusivamente all'aperto. Rimane in ogni caso il divieto di circolazione dopo le ore 22 e fino alle ore 5 del mattino dopo (divieto esteso fino alle ore 7 il 1° gennaio 2021). Le violazioni delle misure di contenimento previste sia dal DPCM richiamato, sia da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco, è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria pari ad una somma da 400 a 3.000 euro. Il decreto legge stabilisce un sostegno sotto forma di contributo a fondo perduto per gli esercizi commerciali - con partita IVA anteriore al 1° gennaio 2020 - che rientrino nel codice di attività economica "servizi di ristorazione" (come riportato in allegato al decreto) nel limite di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021.


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